giovedì 20 dicembre 2012

Scheda normativa esame con alunni certificati

Questa scheda continene un breve vademecum della normativa relativa agli esami che prevedono la presenza di un alunno certificato
L'associazione
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ESAME DI QUALIFICA

a proposito di
quesito
risposta
DOCUMENTAZ.


Quale è la documentazione che accompagna l’alunno all’esame?
Basta far riferimento a PEI e PDF?




Naturalmente tutta la documentazione è quella che accompagna e testimonia il percorso dell’alunno (anche relativamente al biennio precedente: debiti saldati o meno, stage...) e la Relazione Finale.

A questo proposito va ricordato che il PDF (che va aggiornato nel passaggio dalle scuole medie alle superiori) ha una validità massima di due anni: quindi in terza deve essere certamente rivisto.
PRIVACY
Le valutazioni differenziate possono essere esposte come tali nei tabelloni?


Se manca la valutazione (sempre nel caso di percorso differenziato) in alcune discipline nel tabellone si lascia il “buco”?




…….

Quando si effettua una valutazione differenziata (valutazione PEI) sul tabellone non ne viene fatta alcuna menzione: ciò va segnalato solo sulla pagella consegnata all’alunno.

E’ consigliabile non lasciare “buchi”, ovvero tenere conto comunque, anche in discipline difficilmente affrontabili, di obiettivi trasversali ed educativi e di cercare il più possibile di operare con attività sostitutive.
Se poi il “buco” dovesse essere inevitabile, giunte al momento del tabellone le scuole si comportano in modi diversi: si può, per esempio, applicare la logica del debito formativo, ovvero indicare un 6 formale
A proposito di valutazione differenziata si ricorda che, essendo gli obiettivi individualizzati strutturati in una gamma dal semplice al complesso, la gamma dei punteggi disponibili va utilizzata interamente.
INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Fa parte della commissione d’esame?
E con quale ruolo?
Può esserci anche l’educatore/tutor presente all’esame?





Se l’alunno è stato seguito da due ins. di sostegno, possono essere entrambi corresponsabili del suo PEI, PDF, quindi della sua presentazione all’esame?





L’ins. di sostegno fa parte a pieno titolo del C.d.C. quindi anche della Commissione d’esame.
Il suo ruolo nei confronti dell’alunno è quello previsto dal PEI e rendicontato a proposito della strutturazione/preparazione delle prove d’esame.
Anche l’educatore/tutor può essere presente alle prove d’esame nelle modalità previste dal PEI e dalla relazione finale.

L’integrazione dell’alunno può essere seguita da più di un insegnante di sostegno: entrambi sono corresponsabili, insieme a tutta l’équipe psico-pedagogica e alla famiglia, del PEI dell’alunno: è importante precisare in tale documento il ruolo di ognuno di essi.
Si ricorda, comunque, che la strutturazione delle cattedre all’interno di ogni istituto prevede la presenza di un unico ins. di sostegno per alunno: nella didattica, invece, si può strutturare il lavoro anche in modo condiviso con altri ins. di sostegno.
PROVE STRUTTURATE
Nel caso dell’equipollenza, vanno sostenute comunque tutte nello stesso periodo, e con gli stessi tempi (stressanti) del gruppo classe?



L’equipollenza prevede l’utilizzo di mezzi, strumenti, contenuti differenti (equipollenti appunto), ma non si può eliminare nulla.
Naturalmente le prove strutturate (che possono anche essere semistrutturate o pluridisciplinari) nella loro forma e tempi vengono decise dal Collegio dei Docenti.
E’ in quella sede che eventualmente (tenendo conto dell’utenza della scuola) si può cercare di alleggerire questo momento di verifica.
PROVE D’ESAME


Nel caso di equipollenza, e di predisposizione di una prova altra rispetto a quella della classe: come si motiva la prova altra? (svolte solo parti di programma, necessità di frazionamento e/o semplificazione…)
L’alunno può uscire dall’aula prima del tempo previsto?




Nella valutazione dell’alunno equipollente si deve utilizzare la stessa griglia di valutazione utilizzata per la classe?


Nel caso di percorso differenziato:
  • Le prove possono essere sostituite da prove pratiche?
  • L’eventuale prova pratica può essere sostenuta in un luogo diverso dall’edificio scolastico (ufficio stage…)?

Le prove, integrate e strutturate, vanno predisposte seguendo i modelli utilizzati durante l’anno, e motivate dal PEI.
Tutto ciò che concerne l’esame (quindi anche la possibilità di uscire dall’aula prima dei tempi consueti, per esempio per problemi fisici o per irrequietezza…) va segnalato e stabilito nella relazione, frutto del  comportamento tenuto durante l’anno.


La griglia di valutazione utilizzata per il percorso equipollente deve anch’essa essere equipollente e non diversa. Ovvero la griglia deve comunque riferirsi ad un sistema valutativo di tipo ministeriale, che tenga conto eventualmente di modi, strumenti e contenuti diversi utilizzati.

Si, nel percorso differenziato le prove possono anche essere sostituite da prove pratiche e possono essere sostenute anche in un luogo diverso (per esempio il luogo dello stage). Si raccomanda comunque sempre  il massimo coinvolgimento dell’alunno con percorso differenziato nell’ambito delle materie caratterizzanti la scuola scelta.
DIPLOMA DI QUALIFICA


·         Si può conseguire il diploma di qualifica ripartendo le prove su due anni (secondo una prassi seguita negli anni passati)?
·         Può un alunno iscritto alla classe quarta (differenziato), tornare in terza per conseguire il diploma di qualifica?
·         Se ciò non è possibile, come si può riuscire comunque a conseguire la qualifica quando l’alunno (iscritto in quarta e differenziato) dimostri un miglioramento che glielo consentirebbe?


·         Nel caso di un alunno con percorso differenziato nell’ambito del Biennio Integrato: si può, registrato un miglioramento, arrivare alla qualifica? Chi certifica il recupero della differenziazione, il CFP o la scuola?
·         Quali documenti e/o prove deve produrre il C.d.C. per fare passare un PEI da differenziato ad equipollente nella terza classe(per conseguire la qualifica)?

…..

In autonomia didattico-organizzativa le scuole possono prevedere modalità proprie.
Va tenuto conto del fatto che l’O.M. 90/2001 offre la possibilità di iscriversi alla classe 4° anche senza aver conseguito il diploma di qualifica (con percorso PEI) e, al tempo stesso, la possibilità di ripetere la classe 3° anche dopo avere acquisito la Certificazione di Crediti (in una logica di biennalizzazione del percorso formativo).






Il C.d.C. può sempre deliberare il passaggio da percorso differenziato a ministeriale senza produrre alcun tipo di certificazione.
Dunque, anche in questo caso, il passaggio è deciso dal C.d.C. sulla base dei dati osservati all’inizio del terzo anno, senza ricorrere ad alcun tipo di prova di verifica e di accertamento o esami di idoneità.




ESAME DI STATO

a proposito di:
quesito
risposta
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:

  • Cosa si scrive nella parte che viene resa pubblica, per non ledere il diritto alla privacy? (alunno certificato ai sensi della L. 104 ….)
  • Cosa si inserisce nella relazione?
……..

Nel documento del 15 maggio va indicata la presenza di un alunno il cui PEI prevede prove d’esame ai fini dell’ottenimento del diploma di stato/attestazione dei crediti. Tale documento è affisso all’albo e consegnato in copia ad ogni candidato.
Nella relazione allegata (di cui si consiglia la non affissione e la non consegna agli alunni) verranno descritti in maniera dettagliata motivazioni e modalità delle prove d’esame.
INSEGNANTE DI SOSTEGNO



  • Deve/può essere presente fin dalla riunione preliminare?


  • Quale deve/può essere il suo ruolo? Come va motivata la sua presenza (in particolare nel caso di equipollenza)?




  • Può essere presente all’esame anche l’educatore/tutor?




  • Tra gli aiuti che l’ins. di sostegno è autorizzato a fornire può esserci anche quello di approntare (una volta letto insieme all’alunno il compito) una scaletta che funga da guida all’alunno per la stesura del compito (nell’equipollenza)


  • Può essere convocato/consultato per la correzione delle prove scritte?

Sulla base del documento del 15 maggio, il Presidente di Commissione decide la convocazione dell’ins. di sostegno per la riunione preliminare (in genere ciò accade).


Il suo ruolo è di assistente per l’autonomia e la comunicazione dell’alunno durante le prove d’esame, sulla base del documento/relazione. Inoltre l’ins. di sostegno può essere consultato in qualità di esperto per la stesura e/o l’adattamento delle prove d’esame (in sintonia con le modalità che hanno caratterizzato il percorso formativo dell’alunno).

Può essere presente l’educatore/tutor se ha svolto la stessa funzione durante l’anno e se viene richiesto attraverso il documento del 15 maggio. Ad ogni prova d’esame deve comunque essere presente una e una sola figura di assistente.


L’ins. di sostegno non è membro di commissione: diventa membro aggiunto su nomina del Presidente con soli compiti di assistenza e/o consulenza per la preparazione delle prove d’esame. E’ autorizzato a fornire questo aiuto sulla base della relazione e del documento del 15 maggio.


Si, può essere consultato per la correzione delle prove scritte se richiesto dal Presidente di Commissione, ma senza parere vincolante.

PRIMA E SECONDA PROVA

PERCORSO EQUIPOLLENTE
Predisposizione di una prova altra rispetto a quella ministeriale:
  • In quali casi si può fare? E come si può motivare una prova altra nel caso di equipollenza (svolta solo una parte di programma, necessità di frazionamento e/o semplificazione)?
  • Quando si prepara (il giorno prima, la mattina stessa…)?
  • Quante prove si devono preparare, ovvero quante buste tra cui sorteggiare (a garanzia di trasparenza)?

Somministrazione della prova ministeriale modificata:
  • Si possono aprire le buste (con la garanzia del Presidente) prima dell’arrivo degli alunni ed eventualmente convocarli tutti più tardi, per avere il tempo di “equipollare” la prova?
  • Perché è ritenuto inopportuno prevedere prove più brevi (seppure motivate da stanchezza, difficoltà nei lunghi tempi di concentrazione…)?



La tabella di valutazione (obiettivi essenziali) deve essere la stessa della classe o può essere modificata?



L’alunno può uscire dall’aula prima del tempo previsto?


Si può predisporre una prova altra in tutti i casi in cui il C.d.C. decida in tal senso nella fase di ipotesi di realizzazione del PEI.
Il momento di preparazione dipende dal tipo di prova equipollente: nel caso di contenuti diversi la prova può essere predisposta prima.
In una logica di rispetto della forma, insieme al Presidente di commissione si concordano le modalità d'esame (quindi anche il numero di prove e delle buste tra cui far scegliere l'alunno).






Si, tale modalità può essere decisa in sede di riunione preliminare e di conseguenza comunicata per tempo ai candidati.


E’ ritenuto inopportuno perché comunque il percorso equipollente deve essere conforme alle prove ministeriali: è possibile prevedere tempi più lunghi.



Il sistema di valutazione di riferimento è quello ministeriale, quindi la tabella è uguale per tutti: nel caso di prova equipollente la valutazione può essere calibrata sulla base della modalità di verifica prevista.


L'alunno deve rispettare i tempi previsti, ma sono consentite alcune varianti sulla base delle caratteristiche psicofisiche le cui motivazioni vanno naturalmente segnalate nel documento/relazione.
PRIMA E SECONDA PROVA

PERCORSO DIFFERENZIATO
  • Quando si preparano ufficialmente le prove differenziate? Ogni giorno d’esame oppure nella riunione preliminare?


  • Si prepara una sola prova o si preparano più prove (buste) tra cui sorteggiare (garanzia di trasparenza)?
  • Il compito può prevedere un’unica tipologia d’esame (quindi senza la scelta che è invece offerta ai compagni)?
  • Il candidato può consegnare e uscire dall’Istituto prima del termine previsto per gli altri?


  • I voti delle singole prove scritte e finali, in caso di differenziato vengono scritti (e come) nel tabellone esposto?

Nella riunione preliminare si decidono i modelli di prova sulla base del documento/relazione; e si decidono i tempi di preparazione di tali prove.



Nella logica del percorso differenziato tutto ciò è deciso nella riunione preliminare e sempre sulla base del documento/relazione.








La compilazione del tabellone rispecchia le stesse modalità previste per la classe.

TERZA PROVA

PERCORSO EQUIPOLLENTE
Per l’alunno in questione si può predisporre una prova di tipologia differente rispetto a quella proposta alla classe?
  • Nel caso si scelga la tip. A, come la si può trasformare in equipollente?
  • Nel caso si scelga la tip. B, si può proporre per l’alunno una tip. B+C?

La tabella di valutazione (obiettivi essenziali) deve essere la stessa della classe o può essere modificata?



Si possono inserire/sostituire discipline diverse rispetto a quelle del gruppo classe?

No, non si può. Se per l'alunno certificato risulta idonea la scelta di una particolare tipologia, in fase di progettazione e quindi di integrazione, il C.d.C. potrà adottare per la prova tale tipologia allargandola a tutta la classe.
Solo nel caso si scelga la tip. B è possibile integrarla con una tip. mista B+C.


Il sistema di valutazione di riferimento è quello ministeriale, quindi la tabella è uguale per tutti: nel caso di prova equipollente la valutazione può essere calibrata sulla base della modalità di verifica prevista.


No, non si può, si uscirebbe dalla logica dell'equipollenza.
TERZA PROVA

PERCORSO DIFFERENZIATO
  • La prova scritta può essere sostituita con una prova pratica?
  • Si può effettuare tale prova pratica in un luogo diverso dall’edificio scolastico (es. luogo dell’esperienza di stage)?
…..

Tutte le scelte sono sempre legate alle modalità adottate durante il corso dell'anno dal C.d.C. e le prove d'esame devono essere coerenti con il PEI realizzato.
Va tenuto presente che l'attestazione di crediti è sempre conseguente all'accertamento del raggiungimento degli obiettivi attraverso prove d'esame.
COLLOQUIO
L’ins. di sostegno può porre domande durante il colloquio (anche nell’equipollenza)?


Si possono evitare una o più discipline durante il colloquio (nell’equipollenza)?

Si può sostituire il colloquio con una prova scritta (nell’equipollenza)?
……..

Naturalmente la sua presenza e il suo ruolo durante il colloquio va definito e motivato nel documento/relazione e accolto in sede di riunione preliminare.

Nell'equipollenza non si può evitare alcuna disciplina.


Si, purché motivato dal documento/relazione...








2 commenti:

  1. Grazie per la scheda. E' molto interessante perchè ci sono sempre mille dubbi o mille domande da parte dei presidenti o dei commissari.
    Complimenti anche per il blog: ci voleva e continuate per favore.
    Maria Barelli

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  2. Concordo pienamente con Maria Barelli. Quando ci troviamo in sede di esami sembra che gli alunni con certificazione provengano da Marte.
    Carlo Guidi

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