giovedì 3 gennaio 2013

Ancora sulle supplenze illegali dell'insegnante di sostegno

Ennesimo post relativo all'utilizzo NON CONFORME ALLA LEGGE dell'insegnante di sostegno in supplenze sia al di fuori e sia all'interno della classe in cui opera con la presenza o in assenza dell'alunno disabile.
In sintesi: quando vi chiedono di fare supplenza cercate un'altra soluzione con la Dirigenza o chiedete un'ordine di servizio in quanto se c'è un infortunio dell'alunno disabile o di qualsiasi altro alunno durante l'ora di supplenza potreste essere oggetto di verifica e contestazione grave.
Alla fine del post sono elencate le norme di riferimento e il link del sito proprietario del testo estratto.
L'associazione
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SAB - Rilievi del SAB sull'errata utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno per attività di supplenze temporanee in sostituzione dei colleghi assenti.
E' stata rappresentata a questa O.S. la circostanza che presso molte scuole della provincia di Cosenza, è prassi consolidata sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l'assenza del docente curriculare.
Come da numerose Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l'insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell'ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che "l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto".
Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare.
La contitolarità della classe, per come circostanziato dall'art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente
di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro della programmazione dell'azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato:
"Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo".
E' da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa, nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni nelle vari classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma costituisce di fatto, rischi per la sicurezza.
È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi d'infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora - come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia - esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Direzione Regionale della Calabria di emanare una specifica nota a tutti i Dirigenti Scolastici delle varie scuole di ogni ordine e grado, per il rispetto delle disposizioni di riferimento sotto riportate, al fine di evitare che l'insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito istituzionale.
Riferimenti:
- Direttiva dell'U.S.R. per la Puglia prot. n. 7938 dell'11/9/2008;
- Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota MIUR prot. n. 4274 del 4/8/2009 -;
- Nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009;
- Nota MIUR prot. n. 9839 dell'8/11/2010;
- Nota U.S.R. per la Basilicata prot. n. 7934 del 22/11/2010;
- Nota A.T.P. Bari prot. n. 345 del 19/1/2011;
- Nota A.T.P. Bari prot. n. 76/1 del 4/5/2011.
F.to Prof. Francesco Sola (Segretario Generale SAB)


testo estratto dal sito orizzontescuola.it

http://www.orizzontescuola.it/node/20984

5 commenti:

  1. Sono contento che la questione venga sollevata perchè ormai gli insegnanti di sostegno vengono usati come veri e propri "tappabuchi silenti e remissivi". Silenti perchè molte volte non conoscono la normativa e remissivi perchè vengono ricattati con la pseudo minaccia della diminuzione degli organici e della scelta più o meno pilotata delle aree disciplinari.
    A proposito vorrei proprio sapere chi e come vengono decise le diverse arree disciplinari in un istituto.
    Grazie

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    1. Buonasera, in effetti il problema dell'utilizzo degli inseganti di sostegno in supplenze esiste e non è di poco conto visto le innumerevoli implicazioni etiche, morali, professionali e di responsabilità civile e penali che prevede se male affrontato.
      Per quanto riguarda il quesito posto dall'ultimo commento, sarà cura dell'associazione di inserire a breve un posto esplicativo.
      Saluti
      Per l'associazione
      prof.ssa Paola Mareggin

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    2. buona sera .supplenzo no alle insegnanti di sostegno ,no alle ins. di religione perchè io insegnante curriculare sono tenuta a prendermi i bambin delle altre sezione in assenza della collega?

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  2. Anche nella mia scuola fino a pochi anni fa venivano utilizzati gli insegnanti di sostegno in supplennze. Dopo che c'è stata una diffida scritta al dirigente da parte di un sindacato hanno smesso di utilizzare gli insegnanti di sostegno salvo in rari casi eccezionali. Suggerisco di praticare la strada della diffida sindacale perchè a poco servono le parole rivolte al dirigente da parte degli insegnanti (perchè il dirigente già conosce la normativa che impedisce l'utilizzo degli insegnanti di sostegno in supplenze in modo continuativo). Cosa molto diversa e di diverso peso invece si rivela l'intervento diretto di una forza sindacale.
    Carlo Trevisan

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  3. Master di I livello per Assistenti alla comunicazione per ragazzi con disabilità sensoriale, II edizione



    FORMAZIONE INTERAMENTE A DISTANZA

    per formare l'Assistente alla Comunicazione per ragazzi disabili sensoriali





    Verona, 21 ottobre 2014 – Sta per iniziare la II edizione del Master di I livello per Assistenti alla Comunicazione per ragazzi con Disabilità Sensoriale – A.C.D.S., organizzato da IUL - Italian University Line (Università telematica partecipata dall’ Università degli Studi di Firenze e dall’INDIRE), in convenzione con Cooperativa Socioculturale - Venezia.

    L'obiettivo del Master per l’a.a. 2014/2015 è qualificare gli Educatori laureati triennalisti della facoltà di Scienza dell’Educazione e tutti coloro che abbiano inclinazione all’insegnamento, per prepararli a educare i ragazzi sordi e/o ciechi-ipovedenti gravi che devono usufruire del supporto socio-didattico educativo (per disabili sensoriali delegato dalla legge 104/92 agli Enti locali).

    Il Master prepara per il settore di nicchia, rappresentato dai B.E.S., con immediata spendibilità nel mondo del lavoro. Si ammette la partecipazione come uditore anche di chi non ha titolo di laurea ma ha interesse per il settore. A conclusione del percorso formativo sarà loro riconosciuto un attestato universitario di partecipazione. Si ammette l’iscrizione anche ad un solo modulo per aggiornamento professionale.

    Il programma del Master è unitario perché prepara tanto sulle disabilità visive, quanto su quelle uditive. E’ completo perché garantisce il costante contatto con le nozioni basilari, i saperi specifici e le novità necessarie per lo sviluppo delle competenze necessarie, utili a chi lavora o vuole prepararsi per questi servizi; infatti prepara anche sulle frontiere emergenti nei servizi socio-didattici: la pluri-disabilità e il disagio in situazioni complesse come nei contesti interculturali. Inoltre nella seconda edizione saranno ampiamente trattati anche i D.S.A. - Disturbi Specifici di Apprendimento, al fine di supportare la distinzione con i problemi/difficoltà che nel bambino sordo potrebbero manifestarsi con una diagnosi tardiva. Agli studenti viene offerta una licenza gratuita al programma LAMBDA (proprietà di Arca progetti s.r.l.).

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    Grazie alla collaborazione di Socioculturale coop. soc. Onlus, il costo del Master per iscritti regolari e uditori è di 1.200 euro. Il costo dell’iscrizione ad un singolo modulo è di 400,00 euro. Le iscrizioni per la II edizione sono già aperte e proseguiranno fino a fine mese.



    Per informazioni dott.ssa Marcella Nalli, marcella.nalli@vederesentire.it, tel.: 345/6996907 .























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