mercoledì 9 gennaio 2013

Somministrazione del farmaco a scuola: normativa

Questo post è una richiesta formulata da una docente tra le discussioni del blog. Vista la delicatezza e la complessità del problema posto, abbiamo deciso di dare spazio a una risposta speriamo organica, chiara ed esaustiva.

............................................................................................................................


******* Premettiamo che gran parte del testo del post è stato integrato con liberi contributi provenienti dalla rete per i quali intendiamo riconoscere e rispettarne i diritti di proprietà.

Iniziamo col citare alcune norme del codice penale che potrebbero riguardare la somministrazione di farmaci nella scuola


CODICE PENALE

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

(Il soccorso è quello che la persona è in grado di prestare agendo con la normale diligenza del buon padre di famiglia”)

Art. 348. Abusivo esercizio di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(Applicabile, fre l'altro, in caso di soccorso effettuato senza le opportune competenze o con imperizia. Lo stesso dicasi per i due articoli seguenti)

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

[…]

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

 
....................................................................................................................................


E' opportuno ricordare che la somministrazione dei farmaci a scuola è prevista solo mediante un Protocollo d´Intesa ASL-Scuola-Famiglia  tenendo presente le Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del 25.11.2005 (soprattutto art. 4 e art. 5) emanate dal Ministero dell´Istruzione e dal Ministero della Salute.

L´art. 4 di seguito riportato di tali Linee guida è dedicato alle modalità di intervento della scuola.

"La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori
degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell´alunno con la prescrizione specifica dei
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l´individuazione del luogo fisico idoneo
per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
concedono, ove richiesta, l´autorizzazione all´accesso ai locali scolastici durante l´orario
scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale
o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA
che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno,
altresì, essere promossi, nell´ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici
Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità
alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a
garantire l´assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle
prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all´individuazione
di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati
per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di
residenza dell´alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta."

Il successivo articolo 5 prende in considerazione la gestione delle emergenze. così precisando:

"Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di pronto Soccorso nei casi in cui si
ravvisi l´inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi
concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza".

Conclusioni
In caso di somministrazione di farmaci aventi una particolare delicatezza, come l´effettuazione di iniezioni, tale compito può essere affidato al personale della scuola (docenti o ATA) solo se il docente o l´ATA sia disponibile e in possesso dei requisiti necessari a garantire l´assistenza sanitaria. Circa i requisiti professionali, come visto, le Linee guida fanno riferimento, evidentemente come punto base, alla frequenza dei corsi di pronto soccorso istituiti ai sensi del Dec.leg. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.
L'associazione


***Testo del post integrato con contributi tratti dalla rete


Nessun commento:

Posta un commento