L'associazione
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ESAME DI QUALIFICA
a proposito di
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quesito
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risposta
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DOCUMENTAZ.
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Quale
è la documentazione che accompagna l’alunno all’esame?
Basta
far riferimento a PEI e PDF?
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Naturalmente
tutta la documentazione è quella che accompagna e testimonia il percorso dell’alunno
(anche relativamente al biennio precedente: debiti saldati o meno, stage...)
e la Relazione Finale.
A
questo proposito va ricordato che il PDF (che va aggiornato nel passaggio
dalle scuole medie alle superiori) ha una validità massima di due anni:
quindi in terza deve essere certamente rivisto.
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PRIVACY
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Le
valutazioni differenziate possono essere esposte come tali nei tabelloni?
Se
manca la valutazione (sempre nel caso di percorso differenziato) in alcune
discipline nel tabellone si lascia il “buco”?
…….
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Quando
si effettua una valutazione differenziata (valutazione PEI) sul tabellone non
ne viene fatta alcuna menzione: ciò va segnalato solo sulla pagella
consegnata all’alunno.
E’
consigliabile non lasciare “buchi”, ovvero tenere conto comunque, anche in
discipline difficilmente affrontabili, di obiettivi trasversali ed educativi
e di cercare il più possibile di operare con attività sostitutive.
Se
poi il “buco” dovesse essere inevitabile, giunte al momento del tabellone le
scuole si comportano in modi diversi: si può, per esempio, applicare la
logica del debito formativo, ovvero indicare un 6 formale
A
proposito di valutazione differenziata si ricorda che, essendo gli obiettivi
individualizzati strutturati in una gamma dal semplice al complesso, la gamma
dei punteggi disponibili va utilizzata interamente.
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO
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Fa
parte della commissione d’esame?
E
con quale ruolo?
Può
esserci anche l’educatore/tutor presente all’esame?
Se
l’alunno è stato seguito da due ins. di sostegno, possono essere entrambi
corresponsabili del suo PEI, PDF, quindi della sua presentazione all’esame?
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L’ins.
di sostegno fa parte a pieno titolo del C.d.C. quindi anche della Commissione
d’esame.
Il
suo ruolo nei confronti dell’alunno è quello previsto dal PEI e rendicontato
a proposito della strutturazione/preparazione delle prove d’esame.
Anche
l’educatore/tutor può essere presente alle prove d’esame nelle modalità
previste dal PEI e dalla relazione finale.
L’integrazione
dell’alunno può essere seguita da più di un insegnante di sostegno: entrambi
sono corresponsabili, insieme a tutta l’équipe psico-pedagogica e alla
famiglia, del PEI dell’alunno: è importante precisare in tale documento il
ruolo di ognuno di essi.
Si
ricorda, comunque, che la strutturazione delle cattedre all’interno di ogni
istituto prevede la presenza di un unico ins. di sostegno per alunno: nella
didattica, invece, si può strutturare il lavoro anche in modo condiviso con
altri ins. di sostegno.
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PROVE STRUTTURATE
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Nel
caso dell’equipollenza, vanno sostenute comunque tutte nello stesso periodo,
e con gli stessi tempi (stressanti) del gruppo classe?
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L’equipollenza
prevede l’utilizzo di mezzi, strumenti, contenuti differenti (equipollenti
appunto), ma non si può eliminare nulla.
Naturalmente
le prove strutturate (che possono anche essere semistrutturate o
pluridisciplinari) nella loro forma e tempi vengono decise dal Collegio dei
Docenti.
E’
in quella sede che eventualmente (tenendo conto dell’utenza della scuola) si
può cercare di alleggerire questo momento di verifica.
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PROVE D’ESAME
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Nel
caso di equipollenza, e di predisposizione di una prova altra rispetto
a quella della classe: come si motiva la prova altra? (svolte solo parti di
programma, necessità di frazionamento e/o semplificazione…)
L’alunno può uscire dall’aula prima
del tempo previsto?
Nella valutazione dell’alunno equipollente si deve
utilizzare la stessa griglia di valutazione utilizzata per la classe?
Nel caso di percorso differenziato:
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Le
prove, integrate e strutturate, vanno predisposte seguendo i modelli
utilizzati durante l’anno, e motivate dal PEI.
Tutto
ciò che concerne l’esame (quindi anche la possibilità di uscire dall’aula
prima dei tempi consueti, per esempio per problemi fisici o per
irrequietezza…) va segnalato e stabilito nella relazione, frutto del comportamento tenuto durante l’anno.
La
griglia di valutazione utilizzata per il percorso equipollente deve anch’essa
essere equipollente e non diversa. Ovvero la griglia deve comunque riferirsi
ad un sistema valutativo di tipo ministeriale, che tenga conto eventualmente
di modi, strumenti e contenuti diversi utilizzati.
Si,
nel percorso differenziato le prove possono anche essere sostituite da prove
pratiche e possono essere sostenute anche in un luogo diverso (per esempio il
luogo dello stage). Si raccomanda comunque sempre il massimo coinvolgimento dell’alunno con
percorso differenziato nell’ambito delle materie caratterizzanti la scuola
scelta.
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DIPLOMA DI QUALIFICA
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·
Si può
conseguire il diploma di qualifica ripartendo le prove su due anni
(secondo una prassi seguita negli anni passati)?
·
Può un alunno
iscritto alla classe quarta (differenziato), tornare in terza per conseguire
il diploma di qualifica?
·
Se ciò non è
possibile, come si può riuscire comunque a conseguire la qualifica quando
l’alunno (iscritto in quarta e differenziato) dimostri un miglioramento che
glielo consentirebbe?
·
Nel caso di un
alunno con percorso differenziato nell’ambito del Biennio Integrato:
si può, registrato un miglioramento, arrivare alla qualifica? Chi certifica
il recupero della differenziazione, il CFP o la scuola?
·
Quali documenti
e/o prove deve produrre il C.d.C. per fare passare un PEI da differenziato ad
equipollente nella terza classe(per conseguire la qualifica)?
…..
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In
autonomia didattico-organizzativa le scuole possono prevedere modalità proprie.
Va
tenuto conto del fatto che l’O.M. 90/2001 offre la possibilità di iscriversi
alla classe 4° anche senza aver conseguito il diploma di qualifica (con
percorso PEI) e, al tempo stesso, la possibilità di ripetere la classe 3°
anche dopo avere acquisito la Certificazione di Crediti (in una logica di
biennalizzazione del percorso formativo).
Il
C.d.C. può sempre deliberare il passaggio da percorso differenziato a
ministeriale senza produrre alcun tipo di certificazione.
Dunque,
anche in questo caso, il passaggio è deciso dal C.d.C. sulla base dei dati
osservati all’inizio del terzo anno, senza ricorrere ad alcun tipo di prova
di verifica e di accertamento o esami di idoneità.
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ESAME DI STATO
a proposito di:
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quesito
|
risposta
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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:
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……..
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Nel documento del 15 maggio
va indicata la presenza di un alunno il cui PEI prevede prove d’esame ai fini
dell’ottenimento del diploma di stato/attestazione dei crediti. Tale
documento è affisso all’albo e consegnato in copia ad ogni candidato.
Nella relazione allegata
(di cui si consiglia la non affissione e la non consegna agli alunni)
verranno descritti in maniera dettagliata motivazioni e modalità delle prove
d’esame.
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO
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Sulla
base del documento del 15 maggio, il Presidente di Commissione decide la
convocazione dell’ins. di sostegno per la riunione preliminare (in genere ciò
accade).
Il
suo ruolo è di assistente per l’autonomia e la comunicazione dell’alunno
durante le prove d’esame, sulla base del documento/relazione. Inoltre l’ins.
di sostegno può essere consultato in qualità di esperto per la stesura e/o
l’adattamento delle prove d’esame (in sintonia con le modalità che hanno
caratterizzato il percorso formativo dell’alunno).
Può
essere presente l’educatore/tutor se ha svolto la stessa funzione durante
l’anno e se viene richiesto attraverso il documento del 15 maggio. Ad ogni
prova d’esame deve comunque essere presente una e una sola figura di
assistente.
L’ins.
di sostegno non è membro di commissione: diventa membro aggiunto su nomina del
Presidente con soli compiti di assistenza e/o consulenza per la preparazione
delle prove d’esame. E’ autorizzato a fornire questo aiuto sulla base della
relazione e del documento del 15 maggio.
Si,
può essere consultato per la correzione delle prove scritte se richiesto dal
Presidente di Commissione, ma senza parere vincolante.
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PRIMA E SECONDA PROVA
PERCORSO EQUIPOLLENTE
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Predisposizione di una prova
altra rispetto a quella ministeriale:
Somministrazione della prova
ministeriale modificata:
La tabella di valutazione
(obiettivi essenziali) deve essere la stessa della classe o può essere
modificata?
L’alunno può uscire
dall’aula prima del tempo previsto?
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Si può predisporre una
prova altra in tutti i casi in cui il C.d.C. decida in tal senso nella fase
di ipotesi di realizzazione del PEI.
Il momento di preparazione
dipende dal tipo di prova equipollente: nel caso di contenuti diversi la
prova può essere predisposta prima.
In una logica di rispetto
della forma, insieme al Presidente di commissione si concordano le modalità
d'esame (quindi anche il numero di prove e delle buste tra cui far scegliere
l'alunno).
Si, tale modalità può
essere decisa in sede di riunione preliminare e di conseguenza comunicata per
tempo ai candidati.
E’ ritenuto inopportuno
perché comunque il percorso equipollente deve essere conforme alle prove
ministeriali: è possibile prevedere tempi più lunghi.
Il sistema di valutazione
di riferimento è quello ministeriale, quindi la tabella è uguale per tutti:
nel caso di prova equipollente la valutazione può essere calibrata sulla base
della modalità di verifica prevista.
L'alunno deve rispettare i
tempi previsti, ma sono consentite alcune varianti sulla base delle
caratteristiche psicofisiche le cui motivazioni vanno naturalmente segnalate
nel documento/relazione.
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PRIMA E SECONDA PROVA
PERCORSO DIFFERENZIATO
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Nella riunione preliminare
si decidono i modelli di prova sulla base del documento/relazione; e si
decidono i tempi di preparazione di tali prove.
Nella logica del percorso
differenziato tutto ciò è deciso nella riunione preliminare e sempre sulla
base del documento/relazione.
La compilazione del
tabellone rispecchia le stesse modalità previste per la classe.
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TERZA PROVA
PERCORSO EQUIPOLLENTE
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Per l’alunno in questione
si può predisporre una prova di tipologia differente rispetto a quella
proposta alla classe?
La tabella di valutazione
(obiettivi essenziali) deve essere la stessa della classe o può essere
modificata?
Si possono
inserire/sostituire discipline diverse rispetto a quelle del gruppo classe?
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No, non si può. Se per
l'alunno certificato risulta idonea la scelta di una particolare tipologia,
in fase di progettazione e quindi di integrazione, il C.d.C. potrà adottare
per la prova tale tipologia allargandola a tutta la classe.
Solo nel caso si scelga la
tip. B è possibile integrarla con una tip. mista B+C.
Il sistema di valutazione
di riferimento è quello ministeriale, quindi la tabella è uguale per tutti:
nel caso di prova equipollente la valutazione può essere calibrata sulla base
della modalità di verifica prevista.
No, non si può, si
uscirebbe dalla logica dell'equipollenza.
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TERZA PROVA
PERCORSO DIFFERENZIATO
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…..
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Tutte le scelte sono sempre
legate alle modalità adottate durante il corso dell'anno dal C.d.C. e le
prove d'esame devono essere coerenti con il PEI realizzato.
Va tenuto presente che l'attestazione
di crediti è sempre conseguente all'accertamento del raggiungimento degli
obiettivi attraverso prove d'esame.
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COLLOQUIO
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L’ins.
di sostegno può porre domande durante il colloquio (anche nell’equipollenza)?
Si
possono evitare una o più discipline durante il colloquio
(nell’equipollenza)?
Si
può sostituire il colloquio con una prova scritta (nell’equipollenza)?
……..
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Naturalmente la sua
presenza e il suo ruolo durante il colloquio va definito e motivato nel
documento/relazione e accolto in sede di riunione preliminare.
Nell'equipollenza non si
può evitare alcuna disciplina.
Si, purché motivato dal
documento/relazione...
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