Rispondiamo ad alcuni quesiti fondamentali relativi alle prove INVALSI e più in generale, relativi all'esame di Stato della scuola secondaria di I grado.
Siamo
agli ultimi consigli di classe prima degli scrutini e nelle classi
terze della secondaria di primo grado è ora di predisporre i
materiali per l’esame degli alunni con certificazione, perché,
qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno,
la sottocommissione d’esame potrà predisporre per l’alunno
certificato prove equipollenti alle prove d’esame degli altri
candidati (L.104/92), in modo da permettergli di superare a pieno
titolo l’Esame di Stato.
-L'esame di stato quando è considerato superato dall'alunno?
Perché l’esame sia superato a pieno titolo, l’alunno dovrà aver
effettuato TUTTE
LE PROVE D’ESAME (uguali o equipollenti, a discrezione della sottocommissione e su indicazioni del Consiglio di Classe), quindi compresa la prova Invalsi. Ecco il
riferimento normativo:
"Con
l’apporto del relativo docente di sostegno, sono predisposte
specifiche prove corrispondenti alla prova a carattere nazionale per
gli alunni con disabilità che svolgono prove differenziate in linea
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del
percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute
nell’art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297."
-Da chi sono predisposti e decisi i criteri di valutazione della prova differenziata?
I criteri di valutazione della prova differenziata sono elaborati dalle
singole sottocommissioni, e quindi sarà bene preparare con anticipo
(prima della riunione plenaria) le prove equipollenti e i criteri di
valutazione (con le GRIGLIE DI CORREZIONE).
-Chi predispone la prova?
In teoria “la sottocommissione d’esame” ,“con l’apporto del
relativo docente di sostegno” in pratica, nella migliore delle
ipotesi, l’insegnante di sostegno in accordo con il docente della
disciplina.
-Quali
limiti ci sono nella predisposizione della prova?
La prova deve mirare ad attestare il fatto che l’alunno ha
conseguito competenze riconducibili a quelle richieste agli alunni
senza certificazione, ma c’è grande libertà in merito alla forma,
lunghezza o organizzazione della prova.
APPROFONDIMENTO:
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 348/91 non entra nel merito
di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato
assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha
raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un
certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può
configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di
studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze
effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre
che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi
rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria
per il conseguimento di quel titolo".
In
questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di
contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri
candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze,
competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove
equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti
impartiti all’alunno in situazione di handicap e idonee a valutare
il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali
attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981
E
i tempi più lunghi?
-Possono essere previsti tempi più lunghi per le prove d'esame per i candidati con certificazione?
Secondo l’Art. 16
della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi
(cioè POSSONO essere dati) tempi più lunghi per le prove d’esame.
Nell’Art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi
più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del
colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge
N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero
di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In
casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità
dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle
modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può
deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si
chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato
hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle
prove svolte durante l’anno scolastico. Per non mettere in
difficoltà l’alunno è preferibile chiedere una prova equipollente
che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova
in due giorni
-Come ci si regola
per un eventuale assistente dell’alunno?
Come c si è regolati
durante l’anno. L’assistente (per bere, comunicare, per il
bagno…o qualsiasi altra necessità) può essere un collaboratore
scolastico, un famigliare, un volontario,,, Si ricorda che le persone
che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di
una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di
italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda
prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995
n. 170
-E per le forme di
handicap intellettivo più gravi?
L’esame sarà molto “libero”
e porterà ad un attestato di credito formativo.
-Qual è la dicitura utilizzata sui tabelloni d'esame esposti per gli alunni che non conseguono la licenza?
Dal 2012 l'indicazione "ESITO POSITIVO"
deve essere utilizzata anche per gli alunni che non conseguono la
licenza ma conseguono il solo attestato di credito formativo, come già avviene
per le scuole superiori.
-Occorre
predisporre delle terne di prove d’esame anche per gli alunni
certificati?
Sì, certamente. Se
la sottocommissione decide di assegnare prove equipollenti per gli
alunni con certificazione occorrerà che sottoponga al Presidente di
commissione almeno TRE alternative di prove d’esame sia di Italiano
che di Matematica e Lingue. Basterà, invece, una sola proposta di
prova Invalsi, dato che c’è una sola proposta anche per gli alunni
non certificati.
-Le prove appartenenti alla terna non scelte che fine fanno?
Le prove non estratte andranno allegate al verbale.
-Quando vanno predisposte le prove d'esame?
Nonostante formalmente sia la commissione a predisporre le prove d'esame, praticamente è
questo il momento più opportuno per predisporre i materiali per
l’esame. Gli alunni con disabilità con ogni probabilità sono stati valutati con criteri differenti, durante tutto il percorso scolastico e quindi è utile che abbiano
anche per l'esame (sia scritto che per il colloquio orale) le loro griglie di valutazione. Quindi, prepariamole adesso! A scuola
finita e in prossimità dell'inizio degli esami sarà poi troppo difficile
presentare e analizzare i materiali con la commissione d'esame e convincerla a ragionare sulle unicità dei
“nostri” alunni.