DISCUSSIONE

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Il webmaster

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51 commenti:

  1. Buongiorno, è il primo anno che insegno e al ritorno dalle vacanze avrò gli scrutini del 1° trimestre. Volevo sapere chi deve mettere i voti del mio alunno nel quadro generale.
    Grazie

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    1. I voti relativi al quadro generale (per capirci, quello che rispecchia la pagella) li deve mettere l'insegnante titolare della materia. E' ovvio che prima li avrà concordati con te.
      Saluti

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  2. Buona giornata. Volevo sapere se è corretto chiedermi da parte del collega di intervenire e nei confronti di altri alunni della classe in cui opero con l'alunno gravemente disabile.
    Grazie

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  3. Buongiorno. La richiesta del suo collega è corretta e fa riferimento alla contitolarità riconosciuta all'insegnante di sostegno all'interno della classe in cui opera. Tanto più che all'insegnante di sostegno è richiesto quanto segue:
    a) la partecipazione ai consigli di classe e agli scrutini finali
    b) il voto in sede di scrutinio che riguarda tutti gli alunni della classe
    c) l'elenco di tutti gli alunni nel proprio registro personale
    Saluti

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  4. Buongiorno e Buon 2013 a tutti. Espongo brevemente il mio problema: il giorno 20 DIC 2012 ho ricevuto una contestazione d'addebito da parte del mio Dirigente scolastico con la quale mi si contesta quanto segue:
    a) il giorno 18 Ottobre 2012 non ha seguito adeguatamente in classe l'alunno XXXXXX
    b) il giorno 15 NOV 2012 nell'ora della prof.ssa XXXXXX si assentava dalla classe per un tempo considerevole senza motivo
    c) il giorno 27 NOV 2012 non ha firmato il registro di classe e l'insegnante di cattedra prof.ssa XXXXXXX non ricorda di averla vista in classe
    Come posso difendermi, visto che le accuse hanno come probabile motivazione il cattivo rapporto che una collega di cattedra ha con la sottoscritta?
    Aiutatemi per favore.
    Anna P.

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    1. Buongiorno,
      in relazione alla richiesta va subito detto che le sanzioni disciplinari sono regolate, oltre che dal CCN della scuola anche (e aggiungo soprattutto) dal decreto 150/2009 conosciuto come decreto Brunetta e dalla circolare esplicativa del Miur n.88/2010. Cito queste ultime anche se arigor di completezza dovrei citare in sequenza:
      -DPR n.3/1957 testo unico statuto dei dipendenti pubblici
      -decreto legislativo 297/1994 testo unico disposizioni in materia di istruzione
      -CCNL 2006-2009 scuola
      -CCNL area V° Dirigenza scolastica 15/07/2010
      -Circolare Funzione Pubblica n. 14/2010
      (questa normativa sicuramente è citata nella sua contestazione d'addebito)
      In relazione alla normativa di riferimento sopracitata credo si possa già da subito sollevare l'obiezione della lesa libertà di insegnamento in quanto:
      a) le accuse NON sono particolarmente circonstanziate
      b) la normativa citata NON soddisfa la delicata materia della libertà di insegnamento in quanto si presuppone a priori l'esistenza di atti normativi che prevedono una sorta metodo di valutazione dell'insegnamento, cosa questa non prevista.
      Faccio una ulteriore precisazione non indifferente che riguarda il principio della “gradualità e proporzionalità della sanzione” che per effetto del mancato rinnovo del contratto successivo alla legge Brunetta è venuto meno.

      Fatta questa doverosa premessa, che a mio parere già basterebbe per l'archiviazione o quantomeno per una riformulazione corretta delle accuse, passiamo alla prassi “consueta” prevista in questi casi (per consueta si intende cosa si fa di solito...).
      -il Dirigente comunica la contestazione d'addebito fissando di norma la data per un colloquio al quale può presenziare, su richiesta del dipendente, un difensore nominato (di norma unaa RSU eletto o un rappresentente del proprio sindacato)
      -il dipendente può presentare a sua discolpa o giustificazione una memoria scritta (da evitare a mio parere)
      -dopo aver acquisito la memoria scritta o dopo aver effettuato il colloquio, il Dirigente può procedere:
      a) all'archiviazione del fatto con comunicazione scritta entro i tempi previsti
      b) procede a cominare la sanzione come previsto dalla normativa attuale seguendo comunque il principio di “gradualità e proporzionalità della sanzione”.
      In sintesi:
      -rimprovero verbale
      -rimprovero scritto
      -multa di importo equivalente NON superiore a 4 ore lavorative
      -sospensione da 3 a 10 gg
      Le sanzioni superiori per fatti gravi, ossia:
      -sospensione superiore a 10 gg fino a 3 mesi
      -licenziamento con preavviso
      -licenziamento senza preavviso
      sono di pertinenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari.
      Il dipendente dell'amministrazione pubblica oggetto del provvedimento disciplinare può ricorrere entro i termini di legge NON più al Giudice del Lavoro MA al Giudice ordinario (per capirci al Tribunale territoriale).
      Se posso esprimere un parere è evidente che da quanto scritto, si evince che il tipo di contestazione porta con se numerosi punti oscuri che NON soddisfano il primo principio previsto dalla norma, ossia che “i fatti e i comportamenti oggetto del provvedimento DEVONO essere qualitativamente circostanziati e non soggettivi e NON devono contenere a pripori giudizi in relazione alla contestazione stessa”, In buona sostanza, dire a priori che “non si è fatto bene o solo in parte il proprio lavoro” non è una contestazione ma è un giudizio espresso.
      La materia, come si vede è molto complessa e, sperando di essere stato sufficiente chiaro rimango a disposizione per chiarimenti in forma privata.
      Con questa risposta si è deciso volutamente di evitare di esprimere giudizi o suggerire comportamenti in relazione al rapporto di lavoro con i colleghi pur riconoscendo l'importanza del tema dal punto di vista etico-professionale ma privo di valenza legale e procedurale.
      Per l'associazione,
      prof. Gianfranco Zuccolo

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    2. Signor Gianfranco Zuccolo grazie per la risposta.
      In effetti aveva ragione in relazione alla prassi e a quanto contenuto nella contestazione d'addebito.
      Farò come mi ha suggerito nominando un difensore (le RSU di istituto hanno accettato) e preparerò una memoria da discutere di persona nell'incontro fissato nei primi giorni di Febbraio.
      Ringraziando ancora La terrò informata.
      Anna P.

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  5. Salve,
    ho anch'io un quesito, per me, importante.
    Il mio alunno ha gravi allergie alimentari e rischia lo shock anafilattico (anche se stiamo molto attenti a cosa mangia). Se ha una crisi gli deve essere iniettata l'adrenalina. Il mio D.S. mi ha fatto fare un corso di formazione per la somministrazione dell'adrenalina presso la food allergy Italia, ma, nonostante questo, ho delle perplessità e non mi sento in grado di intervenire su un bambino in maniera così invasiva. Il mio D.S, insiste che devo firmare un modulo in cui do la mia disponibilità alla somministrazione del farmaco. Sono obbligata?
    Grazie della risposta
    Penso possa interessare anche molti altri colleghi.
    Maestra Anna Paola

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    Risposte
    1. Il problema da Lei posto è molto complesso e merita un post dedicato che pubblichiamo.
      Saluti

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  6. Buongiorno, desideravo sapere il riferimento normativo, se esiste, sul numero massimo di alunni per classe con la presenza di un disabile.
    Grazie
    Carlo Guidi

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    Risposte
    1. Buongiorno sig. Carlo
      Ogni anno il MIUR emana la circolare relativa all'organico scolastico e quindi relativo alla formazione delle classi.
      L'ultima circolare del ministero è quella n.25/12 del 29 marzo 2012 concernente la formulazione degli aorganici per l'anno scolastico 2012-2013.
      In particolare rispondendo alla sua domanda, specifica che:
      """""Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall’inizio venga richiamato l’obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all’articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
      Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall’articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi – comprese quelle con alunni con disabilità - sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni."""
      Il virgolettato è preso testualmente dalla circolare.
      Spero di esserle stato di aiuto.

      Per l'associazione
      prf. Gianfranco Zuccolo

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  7. Salve, sono l'insegnante di sostegno di un alunno di religione mussulmana che non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica ma segue le lezioni di attività alternativa (progetto di ricerche di ricette del territorio). Fermo restando le numerose perplessità di tale scelta didattica che saranno oggetto di un'altro mio quesito, volevo sapere se durante gli scrutini di I° periodo è necessaria la presenza dell'insegnante incaricato dell'attività alternativa e se questo insegnante ha diritto di voto. Volevo anche anche sapere se questo insegnante di attività alternativa deve tenere un registro e formulare all'inizio dell'anno scolastico un documento di programmazione. Infine vorrei sapere se deve compilare una scheda di valutazione analogamente a quanto fa l'insegnante di religione. Grazie

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    Risposte
    1. In relazione alla partecipazione dell'insegnante delle attività alternative alla valutazione periodica e finale ecco quanto ha affermato il MIUR in data 9.2.2012

      """MIURAOODGOS R.U/U n. 695 ROMA, 9/02/2012 Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Via Pietro Micca, 20 10122 Torino (rif. nota n. 901 del 30 gennaio 2012) e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali Loro sedi OGGETTO: Attività alternative all’insegnamento dell’IRC – Valutazione periodica e finale. Si fa riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesto Ufficio chiede delucidazioni in ordine alle modalità di valutazione delle ore alternative all’IRC nell’intero ciclo della scuola secondaria di I e di II grado, in vigenza dell’attuale quadro normativo di cui al DPR 122 del 22 giugno 2009. Le perplessità di codesto Ufficio derivano dalla circostanza che il TAR del Lazio ha disposto, con sentenza n. 33433 del 15.11.2011, il parziale annullamento del DPR n. 122/2009, nella parte in cui prevede che “i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”. La mancata partecipazione dei docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica alle operazioni di scrutinio, realizza, ad avviso del TAR, disparità di trattamento rispetto ai docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica. Ciò premesso, si fa presente che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza in argomento, la disposizione annullata deve intendersi automaticamente non più applicabile. Pertanto, i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. IL DIRETTORE GENERALE Carmela Palumbo""""



      Per completare la risposta si aggiunge che l'insegnante delle attività alternative DEVE tenere un registro, formulare all'inizio dell'anno scolastico una programmazione sulle attività che svolgerà e compilare alla fine dei quadrimetri una scheda di valutazione.

      Per l'associazione

      prof. Gianfranco Zuccolo

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    2. Buongiorno, per completare la risposta posso dire che in quasi tutti gli istituti superiori in provincia di Torino, le attività alternative alla religione cattolica sono incentrate sul tema "Cittadinanza e Costituzione". In rete si possono trovare descritti diversi progetti di attività alternative alla religione cattolica che hanno come tema quello sopracitato. Saluti
      Emanuele Pioppi

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  8. ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE!!!!!!
    Se desiderate partecipare alle discussioni del blog potete inserire il vostro quesito nella finestra a piè di lista della discussione.
    Pur avendo la possibilità di partecipare in forma anonima, si auspica la vostra registrazione a GOOGLE in maniera tale da avere un "account google".
    La registrazione, pur garantendo la privacy all'utente registrato, permette di approfondire in privato e su richiesta i quesiti proposti aumentando considerevolmente lo scambio delle idee in rete.
    Per chiarimenti inviate una mail a:

    associazione.aiis@gmail.com


    L'associazione

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  9. Ciao. Sono Martina da Venezia. Insegno in una scuola secondaria di II° grado e la mia cattedra è organizzata su gruppi orari di 3 ore in quanto applichiamo alla lettera la normativa che prevede per ogni insegnante di sostegno l'insegnamento delle sole materie appartenenti alla propria classe di concorso (AD01, AD02, ecc).
    Fra poche settimane rientrerò dal congedo di maternità e ho intenzione di chiedere la riduzione orario per allattamento. Mi spettano 5 ore di riduzione (come spettano a tutti gli insegnanti che insegnano su 5 giorni alla settimana) ma, avendo pacchetti orari di 3 ore ovviamente non saprei come avere la suddetta riduzione. Il mio Dirigente mi ha proposto solo 3 ore, (visto che 5 non è multiplo di 3....come ha tenuto a ricordarmi!?!?!).
    Cosa ne pensate? Cosa posso fare?
    Un ringraziamento anticipato per la risposta.
    Martina

    RispondiElimina
  10. Buongiorno Martina, in effetti 5 non è multiplo di 3 e quindi.....?
    Ovviamente la risposta a Lei data dal suo Dirigente non è particolarmente soddisfacente e, tralasciando gli aspetti polemici, a mio parere non risolve la questione in modo corretto.
    La invito quindi a seguire la risposta nel blog perchè ritengo che la Sua domanda necessiti di una risposta articolata. Se ritiene, può rispondere direttamente sul blog o può inviare un Suo parere direttamente alla mail dell'associazione.
    Saluti
    prof. Gianfranco Zuccolo

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    Risposte
    1. Grazie per l'aiuto.
      Ho fatto presente al Dirigente la vostra interpretazione che è stata accettata. Avrò 5 ore di congedo per allattamento più 1 ora a disposizione per supplenze o altro. La mia supplente avrà la nomina a tempo determinato per 6 ore settimanali e quindi potrà seguire in modo completo la programmazione specifica per 2 ragazzi.
      Grazie
      Martina

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  11. Buongiorno, volevo sapere quali sono i criteri per l'attribuzione degli organici di sostegno e in particolare delle aree disciplinari provinciali di sostegno perchè noi precari ogni anno viviamo l'incubo di non poter insegnare a causa di scelte a volte incomprensibili e non sempre uniformi.
    Grazie
    Fabio S.

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  12. Buongiorno Fabio.
    Per quanto riguarda il suo quesito la invitiamo a leggere il post specifico nell'area "notizie" del forum che prepareremo quanto prima per lei in quanto riteniamo il suo quesito molto interessante.
    Se riterrà opportuno potrà rispondere sia nella sezione "discussione" oppure direttamente commentando il post.
    Saluti
    L'associazione

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    Risposte
    1. Grazie per il post dedicato al mio quesito.
      Secondo voi, non sarebbe il caso di attivare l'associazione (raccolta firme, petizione,ecc) al fine di chiedere al nuovo governo di dare seguito alla risoluzione della commissione parlamentare in modo da inizare l'anno 2013-2'14 con la graduatoria di sostegno unificata?
      Grazie per l'attenzione
      Fabio S.

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    2. Grazie Fabio della proposta che l'associazione fa propria in modo totale.
      Detto ciò, quanto prima faremo un piccolo sondaggio tra chi ci segue per scegliere il modo migliore per attivarci.
      L'associazione

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  13. Buongiorno. Sono un insegnante di scuola secondaria di 1° grado e sento parlare di programmazione semplificata, differenziata, obiettivi personalizzati quando invece so (o credo sia così....) che SOLO per quanto riguarda la secondaria di 2° grado possiamo parlare di programmazione differenziata. Potete chiarirmi le idee per favore?
    Grazie
    Paolo Grigo

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    Risposte
    1. Buongiorno Paolo, in effetti si può parlare anche nella scuola secondaria di 1° grado di programmazione inserita nel PEI semplificata o differenziata solo però "se riferita a quella attuata dagli insegnanti curricolari nella classe". La cosa di per sè rimane UN SEMPLICE ESERCIZIO RETORICO perchè in realtà il PEI dell'alunno frequentante la secondaria di 1° grado (ex scuola media inferiore per capirci...) rimane l'unico riferimento per formulare alla fine del percorso parziale (anno scolastico) o finale (esame ex 3° media) un giudizio per decidere se promuovere o fermare l'alunno. Dico questo perchè nella secondaria di 2° grado invece, definire semplificata o differenziata la programmazione ha effetti ben più importanti e diretti sull'esito finale; infatti, se si attua una programmazione differenziata alla fine di ogni anno scolastico l'alunno avrà solo l'ammissione alla classe successiva e, alla fine del 5° anno avrà solamente un attestato dei crediti da spendere sostanzialmente nel mondo del lavoro o in accordo con le Regioni ma non ha valore legale nazionale. Invece, se ci troviamo alla secondaria di 1° grado, la programmazione di per sè è "personalizzata" e di conseguenza NON PUO' essere definita semplificata o addirittura differenziata (rispetto a quale altra???). L'alunno quindi verrà ammesso alla classe successiva ovvero supererà l'esame finale se la valutazione del consiglio di classe accerterà il raggiungimento degli obiettivi personalizzati fissati dal PEI. Concludo dicendo che l'alunno disabile in sede di esame finale potrà avere le prove personalizzate(comprese le prove INVALSI) e nonostante ciò acquisire il titolo ministeriale. Potrà avere l'attestato dei crediti SOLO se la situaione personale di deficit è talmente grave da impedire alla commissione una valutazione oggettiva dell'esame (ma della "consistenza delle prove d'esame" parleremo in un'altra occasione). L'attestato dei crediti comunque ottenuto NON IMPEDISCE all'alunno disabile l'iscrizione alla secondaria superiore.
      Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.
      Saluti

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  14. buona sera sono la mamma di un bambono con insegniante di sostegni per 22 ore settimanali volevo chiedervi avendo una condroversia legale partita dall'insegniante credete sia ancora il caso che segua ancora il bambino ? chi deve chiedere la sostituzione ?faccio presente che il dirigende e acconoscenza di tutto

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  15. Buonasera Signora, dalla sua domanda non emergono dati oggettivi per formulare un'ipotesi di risposta articolata e completa (età del bambino, grado della scuola frequentata, ecc). In generale, la presenza di controversie legali non richiede l'interruzione del rapporto alunno-insegnante a priori. L'interruzione del rapporto tra alunno-insegnante (ovvero detto in modo brutale, il cambio dell'insegnante di sostegno che affianca l'alunno) può essere "eventualmente" decisa dal Dirigente dopo attenta valutazione e deve avere solo una motivazione didattica. Per altre questioni legali più specifiche (denunce, esposti, ecc.) occorre attendere la conclusione dei contenziosi.
    Si auspica comunque sempre la ricerca di un punto di incontro tra le parti in quanto, in un ambiente educativo arrivare allo scontro significa sempre una sconfitta per tutte le parti in causa e per la scuola come istituto educativo rappresentativo.
    Saluti

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  16. Buongiorno,
    sono un'insegnante temporaneo di scuola elementare e volevo porre un quesito:
    -se il mio incarico termina di Venerdì, avendo in orario il Sabato libero, sarà pagato anche il successivo sabato e la successiva Domenica oppure solo fino all'ultimo giorno di incarico ossia il Venerdì?
    Grazie

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    Risposte
    1. Buongiorno, occorre sapere se Lei ha coperto, nella supplenza temporanea, l'orario dell'intera settimana. In sintesi: se l'orario è di 22+2 settimanale e Lei è stata nominata per 3 giorni (esempio MER-GIO-VEN) non ha diritto al pagamento del Sabato e della Domenica in quanto NON ha coperto l'intero ciclo orario settimanale. Se invece Lei è stata in servizio dal Lunedì al Venerdì con il Sabato libero, avrà diritto al pagamento sia del Sabato e sia della Domenica successivi.
      Il riferimento normativo è il seguente:
      art.40 comma 3 CCNL/S2007 e art.2109 comma 1 del codice civile.
      Saluti
      L'Associazione

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  17. Salve!
    io sono in una situazione analoga a quella della collega. Sono stata nominata Martedì. Ieri ed oggi (giovedì e venerdì) sono stata impegnata nelle prove scritte del concorso (ho chiesto ed ottenuto un permesso per esami che, per noi temporanei non è retribuito). Sabato sarà il mio ultimo giorno di supplenza. La segreteria mi ha detto che non mi sarà retribuita la domenica perché non ho lavorato per due giorni. Ma è possibile? Non mi pare logico! Io ho firmato un contratto per 5 giorni!
    Per favore, ho bisogno di una risposta urgente.

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    1. Buonasera, la Sua situazione è la stessa della collega. A Lei verrà pagata anche la Domenica poichè ha comunque coperto tutto l'arco orario settimanale anche con i due giorni di assenza che Le spettavano di diritto per la partecipazione al concorso statale.
      Saluti

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  18. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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    Risposte
    1. Buongiorno, abbiamo ricevuto solo parte del Suo quesito. Per questa ragione La invitiamo a consultare l'ultimo post che abbiamo inserito sul tema "prove INVALSI". Qualora il post non soddisfasse il quesito postoci, La invitiamo a riformularci la domanda e saremo lieti di aiutarLa.
      Saluti

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  19. Finalmente un'iniziativa costruttiva. Spero raggiungiate lo scopo prefissato con la petizione online. Cercherò di aiutarvi in qualche maniera.
    Carla Guidi

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  20. Grazie Carla. Aiutaci firmando e facendo conoscere l'iniziativa.
    L'associazione

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  21. Salve,sono in corso gli esami di licenza media,l'alunno che seguo da 3 anni con grave handicap, non si è presentato agli esami, la famiglia non ha presentato alcuna giustificazione, ne richiesta di prove postergate.Il presidente della commissione ha lo stesso richiesto la prova suppletiva all'invalsi,era opportuno? Mi ha comunque impegnata per tutti i giorni delle prove.So di essere pare del consiglio di classe e di sostegno alla classe,ma in assenza
    del disabile, non dovevo avere dei turni come gli altri colleghi? (2 giorni su 6)A me sono toccati 6 su 6 più la prova suppletiva invalsi agli scritti,sempre con disabile assente.
    Qualcuno per favore mi chiarisca le idee.grazie

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    Risposte
    1. Buongiorno, l'insegnante di sostegno è l'insegnante della classe e partecipa agli esami anche nel caso il disabile NON sia ammesso. Il calendario delle assistenze in generale, viene preparato molto tempo prma e gli insegnanti di sostegno generalmente sono sempre previsti agli scritti in modo tale da dare aiuto ai propri alunni. Nella sua situazione il presidente di commissione, pur prendendo atto dell'assenza del disabile evidentemente non ha ritenuto di dover variare le assistenze. Per dare una possibile giustificazione a tale scelta, si può pensare che il presidente non abbia voluto mettere mano alle assistenze per non creare sovrapposizioni nei turni di insegnanti impegnati in altre scuole, anche perchè, per la prova invalsi, ad esempio, la legge prevede alcune restrizioni in merito agli insegnanti che possono fare assistenza (non insegnanti di Italiano, Matematica e Tecnologia).
      Pur riconoscendo il peso di tale scelta, NON si ravvisa alcuna forzatura o interpretazione errata della norma attuale.
      Se ci possiamo permettere una battuta, col suo esempio possiamo tranquillamente e definitivamente sfatare la diceria che gli insegnanti di sostegno sono tra gli insegnanti meno impegnati.
      L'Associazione

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    2. Volevo precisare che nel calendario d'esami per gli scritti erano previsti ogni giorno 2 assisenti più l'ins. di sostegno,non si doveva variare nulla.Forse sarebbe bastato solo un pò di buonsenso e ed un pizzico di elasticità mentale.Per rispondere alla battuta, il presidente in questione, alla mia richiesta, ha inveito contro gli insegnanti di sostegno dicendo:"niente fanno e meno vogliono fare".Gratificante, dopo 3 anni di sostegno ad un bambino autistico grave. scusate la mia amarezza, quello che faccio,già da tanti anni, lo faccio con amore.

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    3. Gli insegnanti di sostegno sempre più spesso, si devono sobbarcare anche l'onere e il peso di sostenere i colleghi insegnanti e, come nel suo caso, i presidenti di commissione. Rimane comunque avvilente constatare che dopo più di 30 anni di sostegno nei vari ordini di scuole ci sia ancora chi come il suo presidente dà prova di scarsa intelligenza....siamo superiori anche in e per questo. Tenga duro.....

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  22. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  23. Buongiorno, sono una maturanda (in attesa dei risultati) che vorrebbe iscriversi al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Sono stata in passato vicina al mondo della disabilità e mi piacerebbe proseguire il cammino diventando un'insegnante di sostegno all'asilo o alle elementari. Leggo su internet che, però, ad oggi non è stato ancora attivato un corso o un tfa da seguire dopo la laurea. è, dunque, impossibile diventare insegnante di sostegno?
    Grazie in anticipo per la risposta.

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  24. Come Lei ben ha constatato, attualmente non esiste un percorso post laurea inteso cme TFA o similari. Se intende seguire la strada del sostegno ci sentiamo attualmente di consigliare di inserire all'interno del piano di studi dei crediti sulla didattica speciale. L'idea che ci siamo fatti come associazione è quella che si stia andando verso la definizione di organici di istituto con insegnanti che abbiano diverse competenze impiegabili e spedibili in diversi contesti compreso quello di sostegno (si veda quanto si sta facendo per l'insegnamento relativo ai BES). Buona fortuna e saluti

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  25. Salve a tutti. Mi sono laureato da poco alla specialistica di lettere moderne. Sono parecchi anni che lavoro presso enti ed associazioni come educatore di ragazzi portatori di handicap. Stavo pensando di avvicinarmi alla vostra professione, ma tra sindacati, blog e forum ognuno mi indica una strada diversa. Mi siete sembrati molto pratici per cui lo chiedo a voi: Come fare a diventare insegnante di sostegno in Italia, oggi?? Grazie a quanti avranno la premura di rispondermi ed aiutarmi. Antonio

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    Risposte
    1. Caro Antonio, oggi abbiamo pubblicato un post che potrebbe esserle di aiuto e che riguarda nuovi corsi di specializzazione di sostegno.
      Saluti
      L'associazione

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  26. Salve, siamo all'inizio del nuovo anno scolastico e ho ricevuto
    una notizia spiacevole, per me ma ancor di più per i genitori di
    Giuseppe, un bambino con disabilità con codice F80.9, che seguo da due anni, proprio perchè ha questo codice, probabilmente non avrà
    più diritto al sostegno, vi risulta qualcosa in proposito?
    Il bambino quest'anno frequenterà la terza media e dovrà quindi
    sostenere gli esami di licenza, è un bambino molto fragile,timido
    che ha bisogno costante di essere guidato,rinforzato e rassicurato. Resto in attesa di notizie e spero......

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  27. buon giorno
    mi sono state assegnate 18 ore di sostegno (12 su una alunna e 6 su altra alunna) in una classe di prima media composta da 26 alunni.Volevo sapere se posso oppormi in quanto non lo ritengo proficuo sia sul piano didattico sia sul piano affettivo-relazionale; la mia proposta sarebbe assegnare due docenti che seguano le singole alunne.Grazie

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  28. Buongiorno, prima di tutto voglio complimentermi con voi per il servizio che date nell'ambito di questa complessa materia che è il mondo della "diversità" pseudo-gestita nella scuola.
    Allora, se possibile vorrei avere dei chiarimenti in merito a due aspetti relativi al "sostegno":
    1) il dirigente scolastico può arrogarsi il diritto di decidere autonomamente il monte ore di sostegno da assegnare al singolo alunno e, addirittura, sempre autonomamente, decidere quali sono le materie nelle quali deve intervenire l'insegnante di sostegno ?
    2) l'insegnante di sostegno diplomato e non laureato, può essere utilizzato su tutte le materie ? L'insegnante diplomato, negli istituti tecnici e/o professionali è definito ITP, cioè insegnante tecnico-pratico, e non può insegnare materie teoriche ma, sta in laboratorio insieme all'insegnante "teorico".
    Quando l'insegnante diplomato, diventa insegnante di sostegno, come per magia, non solo è in grado di insegnare discipline teoriche ma, udite udite, è in grado di insegnare tutte le discipline.
    Inoltre, questo insegnante di sostegno diplomato, continuerà ad essere remunerato al 6° livello, pur svolgendo tutte le attività dei colleghi insegnanti di sostegno laureati.
    Domande:
    a) un insegnante di sostegno diplomato, può essere impiegato per il sostegno in tutte le materie ?
    b) un insegnante di sostegno diplomato, che azione può intraprendere per farsi riconoscere una remunerazione al 7° livello ?
    Vi ringrazio per la Vs. attenzione e per le risposte.

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  29. Buongiorno, ci scusi per il ritardo della risposta ma siamo impegnati personalmente nella battaglia per l'abolizione delle aree disciplinari (vedi raccolta firme dell'asociazione). A questo proposito siamo in dirittura d'arrivo con esito positivo (incrociamo le dita...) per il quale daremo notizie certe quando tutto sarà ratificato. Veniamo alle risposte in modo schematico:
    1) il monte ore viene definito in primis dall'ufficio provinciale quando assegna le cattedre di sostegno. In seconda istanza, all'interno dell'istituto solitamente il dipartimento di sostegno, valutato il numero di insegnanti effettivi assegnati e in base alle reali difficoltà ed esigenze dei singoli alunni, decide di spostare qualche ora da una parte all'altra poichè da tempo ormai le ore di sostegno sono assegnate tenendo conto il monte ore d'istituto e non in relazione ai singoli casi.
    2) Per esigenze di servizio e in relazione anche alla nostra battaglia in merito all'abolizione delle aree disciplinari, riteniamo che l'insegnante di sostegno possa essere utilizzato su tutte le materie (qui il discorso meriterebbe un'approfondimento serio che faremo in un post specifico).
    2/3) il problema dell'utilizzo degli insegnanti ITP nell'ambito del sostegno si colloca all'interno della malgestione di tutta l'area del sotegno (ricordo che da tempo le graduatorie in quasi tutte le provincie sono esaurite e che il sostegno funge da valvola di sfogo per l'assunzione dei precari delle altre discipline). L'asociazione si è fatta carico di sollecitare il Ministero della Università e Ricerca di invitare le Università a creare dei corsi abilitanti specifici per il sostegno. Questa sarà la nostra prossima battaglia.
    4) attualmente l'insegnante di 6° livello può essere utilizzato per il sostegno in tutte le discipline e non può fare nessuna azione per farsi rionoscere il 7° livello.
    Speriamo di aver risposto alle sue domande.
    L'Associazione

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  30. Buongiorno, scusate se vi ripropongo l'ennesima domanda sull'utilizzo del sostegno per le supplenze, ma non sono riuscita a trovare una risposta ai miei dubbi. Vi espongo quindi la mia situazione.
    Lavoro sul sostegno in una scuola dell'infanzia, ho due alunni entrambi inseriti nella stessa sezione e puntualmente ogni volta che una delle mie due colleghe di sezione si assenta per uno o due giorni (e ultimamente anche per una settimana), io le sostituisco in nome della contitolarità. Tuttavia anche se resto nella mia sezione, i miei alunni restano senza sostegno, poiché vi assicuro che è impossibile seguirli quando sei sola in una sezione di 26 elementi (ma sicuramente lo sapete meglio di me).
    Comunque il problema principale non il fatto che puntualmente mi fanno cambiare il mio orario di servizio per poter coprire il turno della collega assente e io mi chiedo se questo sia lecito, visto che ovviamente non viene mai redatto un ordine scritto e che in ogni documento che ho letto si parla di supplenza nelle ore di contitolarità ovvero di compresenza.

    Inoltre l'amministrazione non mostra la minima considerazione nei miei confronti, dato che l'ultima volta mi ha avvisato solo 5 minuti prima dell'inizio del mio orario, (ed io ero già a scuola) dicendomi che avrei dovuto posticipare il mio ingresso di un'ora per sostituire la collega assente. E se durante quell'ora mi fossi fatta male, o se fosse successo qualcosa ai miei alunni, che sarebbe successo?

    È giusto essere sottoposti a questo trattamento? L'amministrazione ha il potere di cambiarmi l'orario a piacimento senza avvisarmi con un minimo di preavviso?

    Posso rifiutarmi di cambiare orario?? Posso fare riferimento a qualche normativa specifica per contrastare ciò?

    Grazie in anticipo... :)

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  31. Buongiorno, abbiamo più e più volte risposto a quesiti simili che riguardano l'utilizzo illegale degli insegnanti di sostegno in supplenze. Invitiamo quindi a rileggere i post precedenti che trattano la questione e invitiamo gli insegnanti di sostegno ad iniziare a dire in maniera gentile qualche "NO" a quei Dirigenti che ancora si ostinano a non tenere conto della normativa che nel tempo si è ampiamente evoluta, citiamo una per tutte la""Nota Prot. n. AOODGPER 9839 dell'08 novembre 2010"" a firma del Direttore Generale Luciano Chiappetta.
    Speriamo che questa ennesima precisazione porti consiglio a tutti.
    L'Associazione

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  32. Salve,
    sono un abilitato della cdc A061 (Storia dell'Arte) nella secondaria di II grado e sto attualmente frequentando il corso di specializzazione per il Sostegno. Mi trovo nelle graduatorie d'istituto di II fascia. Vi scrivo per chiedervi un parere su una questione molto grave e discriminatoria nei confronti della mia cdc (e, seppur in minore misura, di altre) che, essendo stata cancellata dalla riforma Gelmini da tutti gli istituti professionali e da molti tecnici, ci ha fatto "sparire" dalle relative graduatorie d'istituto... precludendoci la possibilità di essere chiamati per supplenze di sostegno. Infatti, nel corrente anno scolastico 2014-15, non ho ricevuto alcuna chiamata a differenza di colleghi di altre materie presenti in quegli istituti, dove i casi di sostegno sono più numerosi, che sono stati chiamati fino alla III fascia. Dopo questo lungo preambolo, di cui mi scuso, eccomi ad esporre il mio dubbio: una volta conseguito il titolo di specializzazione, lo comunicherò alla scuola capofila del mio modello B, che a sua volta diramerà l'avvenuta specializzazione a tutte le scuole elencate nel detto modello; la mia cdc (A061) è presente in 10 scuole di questo elenco, ma all'atto del recente aggiornamento delle graduatorie d'istituto, come tanti altri colleghi, ho comunque inserito altre 10 scuole in cui non c'è la materia: riceveranno anch'esse la nota sulla mia specializzazione e mi includeranno nella loro graduatoria d'istituto solo per il sostegno? Avrò quindi anch'io la possibilità di essere chiamato per supplenze di sostegno come i colleghi d Lettere, Matematica, Spagnolo? Per il sostegno dovrebbe valere l'apposita specializzazione, e, dato che in II fascia non esiste l'elenco unico del sostegno come in graduatoria ad esaurimento, mi auguro che le graduatorie d'istituto vengano incrociate alla ricerca degli specializzati indipendentemente dalla presenza o meno della materia curricolare nell'ordinamento del singolo istituto. Nessuno finora è stato in grado di risolvere il mio dubbio, e spero voi vogliate aiutarmi.
    Grazie infinite per l'attenzione,
    saluti
    C.

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    1. Speravo in una vostra risposta, ma evidentemente il blog è abbandonato. Peccato, avreste potuto essere un punto di riferimento prezioso per chi è nei guai come me. Grazie lo stesso. Buon lavoro

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