martedì 29 gennaio 2013

COME SI DIVENTA INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Cerchiamo di rispondere brevemente a quanti ci chiedono come si diventa insegnanti di sostegno

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 Purtroppo non ci sono molte novità e attualmente l'unico modo per i neo-laureati di diventare insegnanti di sostegno è quello di iscriversi nelle graduatorie di III° fascia dei singoli istituti e sperare in una nomina del Dirigente. Le graduatorie degli aventi titolo di specializzazione attualmente sono chiuse o esaurite.

A titolo generale, confermiamo che per l’accesso ai corsi di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) è necessaria la laurea per l’insegnamento, a partire dalla scuola dell’infanzia.

Il DM che regola l’accesso alla scuola dell’infanzia è ancora il n. 249 del 10 settembre 2010 “Regolamento della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Quindi per acquisire il titolo per diventare insegnanti di sostegno, sarà necessario  accedere al TFA relativo alla classe di concorso che al momento non è stato ancora bandito da nessuna Università.

Sarà cura dell'associazione appena si insedierà il nuovo Governo attivare una raccolta firme al fine di far aprire i TFA per sostegno.

L'associazione

venerdì 25 gennaio 2013

CRITERI DI ATTRIBUZIONE AREE DISCIPLINARI DI SOSTEGNO

Questo post ci è stato suggerito dal sig. Fabio, il quale chiede quali sono (se esistono...) i criteri di assegnazione dei posti di sostegno in relazione alle aree disciplinari.

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Premessa: l'assegnazione delle aree disciplinari dei posti di sostegno è solo una prassi in quanto "non è mai stata regolata da una legge specifica ma deriva da una errata interpretazione dell'ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 e del successivo decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993"


Iniziamo col dire che l'assegnazione delle aree disciplinari dei posti di sostegno è competenza dell'USP (Ufficio scolastico provinciale) che, a fronte delle richieste "motivate" che arrivano dai singoli Dirigenti scolastici degli istituti di 2° grado (richieste che devono essere formulate sulla base del PEI e del PDF del singolo alunno), definisce prima dell'inizio di ogni anno scolastico l'organico di sostegno provinciale. Come sappiamo, tutto ciò non riguarda gli altri ordini di scuola in quanto per questi ultimi non sono previste le 4 diverse aree disciplinari ma bensì un'unica area.

La fonte principale è il DM n.170/1995 art.3 comma 4 che cita testualmente:
-" La ripartizione dei posti di sostegno è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati.
Da ciò si evince che in generale l'indirizzo è quello di:
a) rispettare quanto consigliato dal PEI e PDF di ogni singolo alunno
b) valutare la tipologia di scuola che l'alunno frequenta
c) tenere conto del numero di insegnanti presenti nelle diverse graduatorie
d) garantire la continuità del rapporto tra alunno-insegnante

E' evidente che, a parte il punto a), gli altri punti si prestano a interpretazioni e valutazioni non molto oggettive e in taluni casi potrebbero generare alcune scelte a dir poco "discutibili" e poco comprensibili, come citato dal sig Fabio nel suo quesito. Non sono pochi infatti i casi segnalati a vario titolo, di insegnanti anche specializzati di ruolo che, a loro dire, sono stati oggetto di trattamenti "non in linea con la normativa" a causa di interpretazioni discutibili degli organi preposti (basti osservare la diversità della composizione degli organici di sostegno sia tra le diverse regioni e sia all'interno di una stessa regione tra le diverse provincie).
Citiamo a sostegno delle nostre affermazioni,  un passo della risoluzione della VII Commissione della Camera dei Deputati del 1 AGO 2012 (che troverete alla fine del post in maniera integrale) che dice:
"...tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni" 
Ci permettiamo di non commentare ulteriormente la gravità di tale affermazione da parte di un organo dello Stato........ 
A nostro modo di vedere, ormai è giunto il momento di superare la divisione in aree disciplinari poichè, oltre a creare disparità di trattamento all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'inizio dell'anno scolastico degli insegnanti di sostegno, è prassi diffusa assegnare il monte ore all'insegnante di sostegno "a prescindere dall'area disciplinare specifica" dando seguito a quanto riporta il DM 170 art 3 comma 4:
"...tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di evitare l'attribuzione di compiti di sostegno a più docenti, per il medesimo studente portatore di handicap e di garantire la continuità dei rapporti educativi già instaurati."
Riportiamo a questo proposito, il testo della risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati in relazione all'opportunità di unificare le 4 aree disciplinari di sostegno della scuola secondaria superiore che, oltre a disciplinare in maniera definitiva l'utilizzo in classe degli insegnanti di sostegno, cancellerebbe definitivamente le diverse interpretazioni della legge in materia di formazione degli organici di sostegno provinciali.
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Roma, 1 Agosto 2012
La VII Commissione,
premesso che:
gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente suddivisi in quattro aree: scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04);
gli insegnanti di sostegno seguono il medesimo corso di specializzazione, indipendentemente dalla classe disciplinare da cui provengono;
agli insegnanti di sostegno viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità degli alunni;
la suddivisione in aree disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole superiori non è stata istituita per legge;
in seguito all'errata interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge quadro n. 104 del 1992 («nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato») - dove l'espressione «nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività didattiche» e non ai «docenti specializzati» - fu emanata l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado;
le aree di cui parlano i documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano educativo individualizzato) dotato per sua natura di «flessibilità», secondo quanto stabilisce la legge 104 del 1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che vedere con le aree in cui sono collocati i docenti specializzati sul sostegno;
le voci AREA UMANISTICA - AREA SCIENTIFICA - AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA - AREA PSICOMOTORIA - nei documenti suddetti non sono menzionate;
nel PDF si parla piuttosto di Assi cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico, dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;
nel PEI si parla di Aree ma non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e dell'autonomia, socio-affettiva;
pertanto, risulta incongruente il contenuto dell'ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 che fa confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici, di formazione prettamente tecnico/professionale, ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica AD01 confluiscono 12 classi di concorso, nell'area umanistica AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso; tale suddivisione si presta ad una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre di sostegno nelle diverse aree;
tali assegnazioni dovrebbero scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno, con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti dalle reali necessità degli alunni;
spesso un'insegnante di sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare alunni con disabilità che appartengono ad un'area disciplinare diversa dalla propria e si verifica, altresì, che quando l'elenco di un'area viene esaurito si attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4 aree e della necessità della riunificazione in un unico elenco;
in seguito all'attuale sistema di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore anzianità di servizio;
perfino i docenti di ruolo a causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel loro diritto alla «continuità didattica» con il medesimo insegnante di sostegno;
tutto ciò vanifica qualunque tentativo di dare qualità all'integrazione scolastica ed è necessario porvi rimedio;
l'unificazione delle aree darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;
per realizzare il processo di inclusione dell'alunno con disabilità l'insegnante specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di intervento, ma lavora con l'intera classe, così da fungere da mediatore tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola, ponendosi come strumento indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che invita a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;
pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il reclutamento dell'insegnante di sostegno ad una ipotetica e infondata area di intervento sul singolo alunno;
anche le associazioni, specie quelle aderenti alla federazione per il superamento dell'handicap, hanno richiamato da tempo il Ministero alla necessità di abolire tali aree;
rispondendo ad un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che esponeva la problematica sopra descritta, il Sottosegretario Viceconte in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di attenzione la proposta di unificare l'elenco degli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola secondaria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine di graduatoria;
il sottosegretario si mostrava altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le organizzazioni sindacali, impegna il Governo a modificare il decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, ovvero ad unificare in un solo elenco gli insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado per tutti i tipi di graduatoria e relative fasce, attualmente divisi in quattro aree.
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giovedì 24 gennaio 2013

1° Congresso dell'AIIS

Cari amici, vi comunico che a fronte delle numerose richieste pervenute stiamo valutando la possibilità di organizzare il ""1° Congresso dell'associazione AIIS"". Il luogo e la data saranno comunicate in seguito anche se la proposta di poterlo fare "on line" in streaming è davvero allettante e suggestiva..
A presto
L'associazione

giovedì 17 gennaio 2013

Riduzione orario per allattamento


Abbiamo ricevuto nella sezione "Discussione" un quesito relativo all'astensione per allattamento previsto per le neo mamme per il quale abbiamo ritenuto opportuno rispondere con un post.
In sintesi: Marta, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di II° grado rientrando dalla maternità intende avvalersi del diritto di esonero parziale per allattamento. Siccome il suo orario di cattedra è diviso in pacchetti-orari di 3 ore, chiedeva come poteva usufruire dell'intero orario spettante (5 ore settimanali). Il suo Dirigente intende proporle solo 3 ore (un pacchetto-orario relativo ad un singolo alunno).
In situazioni analoghe a quella della scrivente è utile richiamare il Telex n.278/1985, che, per quanto porti una data remota è ancora il riferimento più chiaro che abbiamo a disposizione per riportare le norme generali di riposo giornaliero per allattamento alla specificità del mondo della scuola. Il testo del telex dice:

“Riferimento riduzione orario ex art. 10 L. 1240/71, docente habet titolo fruire riduzione orario per esigenze allattamento per non meno di cinque ore settimanali, atteso che orario di insegnamento viene prestato in 5 gg. settimanali. Precisasi inoltre che riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale”.

Il telex stabilisce con chiarezza che non si possono negare le cinque ore di riposo settimanali, né si può, d'altro canto, frammentare un orario di cattedra.

La soluzione che viene generalmente adottata per le lavoratrici madri che hanno gruppi orari di due ore o tre ore (quasi tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado, ad esempio lingua, ed musicale, ed artistica, motoria.... e i cui multipli non fanno cinque!) è di riconoscere una riduzione oraria di cinque ore alla insegnante- madre che garantirà un'ora a disposizione alla scuola e di nominare un supplente per sei ore, in modo che possa garantire l'unitarietà di insegnamento nelle classi che va a coprire. Credo che la prof.ssa Marta possa proporre al suo Dirigente una situazione analoga.

mercoledì 9 gennaio 2013

Somministrazione del farmaco a scuola: normativa

Questo post è una richiesta formulata da una docente tra le discussioni del blog. Vista la delicatezza e la complessità del problema posto, abbiamo deciso di dare spazio a una risposta speriamo organica, chiara ed esaustiva.

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******* Premettiamo che gran parte del testo del post è stato integrato con liberi contributi provenienti dalla rete per i quali intendiamo riconoscere e rispettarne i diritti di proprietà.

Iniziamo col citare alcune norme del codice penale che potrebbero riguardare la somministrazione di farmaci nella scuola


CODICE PENALE

Art. 593 - Omissione di soccorso

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una
persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

(Il soccorso è quello che la persona è in grado di prestare agendo con la normale diligenza del buon padre di famiglia”)

Art. 348. Abusivo esercizio di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 582. Lesione personale.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(Applicabile, fre l'altro, in caso di soccorso effettuato senza le opportune competenze o con imperizia. Lo stesso dicasi per i due articoli seguenti)

Art. 589. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

[…]

Art. 590. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

 
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E' opportuno ricordare che la somministrazione dei farmaci a scuola è prevista solo mediante un Protocollo d´Intesa ASL-Scuola-Famiglia  tenendo presente le Linee Guida indicate nelle Raccomandazioni del 25.11.2005 (soprattutto art. 4 e art. 5) emanate dal Ministero dell´Istruzione e dal Ministero della Salute.

L´art. 4 di seguito riportato di tali Linee guida è dedicato alle modalità di intervento della scuola.

"La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori
degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una
certificazione medica attestante lo stato di malattia dell´alunno con la prescrizione specifica dei
farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l´individuazione del luogo fisico idoneo
per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
concedono, ove richiesta, l´autorizzazione all´accesso ai locali scolastici durante l´orario
scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale
o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA
che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno,
altresì, essere promossi, nell´ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici
Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in
collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Qualora nell´edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità
alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a
garantire l´assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell´ambito delle
prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all´individuazione
di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all´attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati
per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di
residenza dell´alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta."

Il successivo articolo 5 prende in considerazione la gestione delle emergenze. così precisando:

"Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di pronto Soccorso nei casi in cui si
ravvisi l´inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi
concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza".

Conclusioni
In caso di somministrazione di farmaci aventi una particolare delicatezza, come l´effettuazione di iniezioni, tale compito può essere affidato al personale della scuola (docenti o ATA) solo se il docente o l´ATA sia disponibile e in possesso dei requisiti necessari a garantire l´assistenza sanitaria. Circa i requisiti professionali, come visto, le Linee guida fanno riferimento, evidentemente come punto base, alla frequenza dei corsi di pronto soccorso istituiti ai sensi del Dec.leg. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.
L'associazione


***Testo del post integrato con contributi tratti dalla rete


sabato 5 gennaio 2013

Prove INVALSI per gli alunni disabili scuola I° grado

Con il presente post diamo risposta ai tanti quesiti giunti che riguardano la nuova organizzazione degli esami finali della scuola secondaria di I° grado.
Si fa presente che con molta probabilità nel 2013 ci sarà la sperimentazione della prova INVALSI anche per la secondaria di II° grado che dovrebbe sostituire la attuale III° prova.
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In prossimità dello svolgimento degli esami finali della scuola secondaria di I° grado, il Ministero emana la consueta Circolare Ministeriale di indirizzo.
Crediamo che anche per quest'anno varranno le norme previste per l'anno passato in quanto la C.M. del 29 maggio 2012 è stata emanata con carattere permanente e, in attesa della circolare 2013, riteniamo comunque interessante ricordare quanto segue:
La CM 46/2011 ha richiamato, come ancora validi, i contenuti della circolare emanata nel 2010 (CM 49/2010 e CM 50/2010), ovvero che "per gli alunni con disabilità", per quanto concerne le prove scritte d'esame "sono predisposte ... prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI". Le prove devono essere predisposte sulla base degli "insegnamenti impartiti" al fine di "valutare il proresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali".

La CM stabilisce che "le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione".

Se ne deduce che, anche per le prove INVALSI, non sussiste l'esonero e che le prove devono essere strutturate sulla base della programmazione curricolare predisposta per l'alunno e contenuta nel PEI.

Si rammenta che la programmazione curricolare prevista per la scuola di base (primaria e secondaria di primo grado) non può essere assolutamente "differenziata". Questa prerogativa è consentita unicamente alla scuola secondaria di 2° grado, previo naturalmente concertazione con la famiglia e l'ASL di competenza e con consenso espresso dei genitori.

Per l'associazione prof. Gianfranco Zuccolo

giovedì 3 gennaio 2013

Circolare Ministeriale relativa agli scrutini a.s. 2012-2013

La C.M. n. 89/2012 relativa alla valutazione periodica degli apprendimenti e, in particolare, allo svolgimento degli scrutini dell'a.s. 2012-2013 contiene indicazioni operative di carattere generale che tendono a regolare e uniformare la valutazione degli studenti nella scuola di II grado.
All'interno delle indicazioni generali, pur non comparendo la situazione specifica degli alunni disabili, emerge chiaramente l'intenzione di focalizzare l'attenzione sull'importanza del "....principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti".
Un'altro punto importante secondo il nostro punto di vista del sostegno è quello relativo al fatto che "La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento".

****il virgolettato è preso senza modifiche dal testo della C.M. n.89/2012

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica
Roma, 18 ottobre 2012

Oggetto: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13.

Con la presente circolare si fa seguito alle precedenti note (nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e circolare n. 94 del 18 ottobre 2011) indirizzate alle istituzioni scolastiche di secondo grado e relative alla valutazione periodica degli apprendimenti.
Considerato che la materia dovrà essere oggetto di disciplina in sede di revisione del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) e che le scuole hanno comunque necessità di operare sulla base di elementi certi di riferimento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni generali a tutte le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, tenuto altresì conto che i nuovi curricoli introdotti dal riordino interessano per la prima volta anche le classi iniziali del secondo biennio.
Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora vigenti.
Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.
La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” (art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.
Nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dovranno di conseguenza essere esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Ciò al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento.
Quest’esigenza è tanto più forte in caso di scelta, per lo scrutinio intermedio, della modalità di valutazione attraverso un voto unico che esprimerà necessariamente la sintesi di differenti tipologie di prove, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo.
Per esemplificare la necessità di adottare forme di verifica diverse e adeguate agli specifici obiettivi di apprendimento, si possono prendere in considerazione le indicazioni previste per Scienze naturali, nel liceo scientifico, lì dove si richiama il valore della dimensione sperimentale e, di conseguenza, la varietà di approcci e attività da far svolgere agli studenti: “Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico”.
Analogamente, per l’insegnamento della Lingua inglese, sia negli istituti tecnici che nei professionali: “Il docente definisce e sviluppa il percorso d’apprendimento in modo coerente con l’indirizzo degli studi, consentendo agli studenti, attraverso l’utilizzo costante della lingua straniera, di fare esperienze concrete e condivise di apprendimento attivo, nonché di comunicazione ed elaborazione culturale. Il docente individua, a tali fini, gli strumenti più idonei, inclusi quelli multimediali e interattivi”, con la conseguente adozione di tipologie di verifica coerenti con le scelte metodologiche adottate.
Con riferimento alla scelta delle prove di verifica le istituzioni scolastiche dovranno, altresì, porre particolare attenzione alle discipline di indirizzo che potranno essere oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato, come previsto dall’art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007 n.1.
Per quanto riguarda le prove relative agli esami di idoneità e integrativi saranno emanate specifiche disposizioni.
Si fa presente infine che ove le istituzioni scolastiche utilizzino le quote di autonomia previste dai Regolamenti di riordino dei licei (art. 10, comma 1, lett. c) D.P.R. 89/2010), dei tecnici (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 88/2010) e dei professionali (art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 87/10) per introdurre nuove discipline curricolari, così come, limitatamente ai licei, nel caso di potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.P.R. 89/2010, la valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale avverrà attraverso le stesse modalità e dovrà rispondere agli stessi principi generali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo

Sito Istituto L’ I.P.S.C.T. “Adriano Olivetti” di Orta Nova

Ci permettiamo di suggerire questo link perchè risulta pur nella sua sintesi,  molto completo ed esaustivo
Alla fine sono presenti link utili.
Complimenti all'Istituto di Istruzione Superiore "Adriano Olivetti" di Ortanova
L'associazione

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http://www.olivetti-ortanova.it/?page_id=23

Ancora sulle supplenze illegali dell'insegnante di sostegno

Ennesimo post relativo all'utilizzo NON CONFORME ALLA LEGGE dell'insegnante di sostegno in supplenze sia al di fuori e sia all'interno della classe in cui opera con la presenza o in assenza dell'alunno disabile.
In sintesi: quando vi chiedono di fare supplenza cercate un'altra soluzione con la Dirigenza o chiedete un'ordine di servizio in quanto se c'è un infortunio dell'alunno disabile o di qualsiasi altro alunno durante l'ora di supplenza potreste essere oggetto di verifica e contestazione grave.
Alla fine del post sono elencate le norme di riferimento e il link del sito proprietario del testo estratto.
L'associazione
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SAB - Rilievi del SAB sull'errata utilizzazione dei docenti titolari su posti di sostegno per attività di supplenze temporanee in sostituzione dei colleghi assenti.
E' stata rappresentata a questa O.S. la circostanza che presso molte scuole della provincia di Cosenza, è prassi consolidata sostituire i docenti assenti con personale assegnato su posto di sostegno che presta servizio in contemporaneità nella classe dove si verifica l'assenza del docente curriculare.
Come da numerose Sentenze della Corte Costituzionale, il diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni disabili, si configura diritto soggettivo per cui, utilizzare il docente di sostegno in attività di sostituzione del docente di materie curriculare, in orario contemporaneo nella classe dove entrambi prestano servizio, è di difficile attuazione per effetto del combinato disposto di cui al decreto legislativo 297/1994 artt. 127, 312 e seguenti, CCNL, legge 104/92.
Tale situazione non appare uniformata a criteri di regolarità, tenuto conto che finisce per distogliere l'insegnante di sostegno dal proprio compito istituzionale. Quando manca il docente curriculare, l'insegnante di sostegno chiamato a sostituirlo, di fatto, smette di essere docente di sostegno e quell'ora il ragazzo in pratica la perde.
Il Ministero dell'Istruzione, attraverso le Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota prot. n. 4274 del 4/8/2009 - ha chiarito che "l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto".
Il docente su posto di sostegno è contitolare della classe e compresente durante le attività didattiche per effetto della sua particolare funzione di supporto alla classe del disabile di riferimento.
Detta condizione non viene meno anche quando è assente il docente curriculare.
La contitolarità della classe, per come circostanziato dall'art. 13, comma 6, legge 104/92, assume una propria specifica valenza sul piano squisitamente didattico, in vista del necessario raccordo tra il docente
di sostegno e i docenti di materie curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, senza peraltro inficiare la distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali.
La contemporaneità del docente di sostegno, è configurata nel quadro della programmazione dell'azione educativa; mentre, come chiaramente indicato nella nota MIUR prot. n. 9839 dell'8 novembre 2010, si può provvedere alla sostituzione del personale docente assente temporaneamente, con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6 del CCNL ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo.
La precedente nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009, ha inoltre precisato:
"Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiore a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo".
E' da considerare poi impraticabile, nel rispetto del CCNL dei docenti e del diritto allo studio degli studenti, la soluzione organizzativa, nel caso di assenze brevi del personale docente, distribuire gli alunni nelle vari classi; ciò non solo non è previsto da alcuna norma, ma costituisce di fatto, rischi per la sicurezza.
È appena il caso di evidenziare, infine, la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l'insegnante di sostegno nell'ipotesi d'infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora - come è peraltro accaduto recentemente nella regione Puglia - esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione del collega assente.
Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Direzione Regionale della Calabria di emanare una specifica nota a tutti i Dirigenti Scolastici delle varie scuole di ogni ordine e grado, per il rispetto delle disposizioni di riferimento sotto riportate, al fine di evitare che l'insegnante di sostegno possa essere distratto dal proprio compito istituzionale.
Riferimenti:
- Direttiva dell'U.S.R. per la Puglia prot. n. 7938 dell'11/9/2008;
- Linee Guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità - nota MIUR prot. n. 4274 del 4/8/2009 -;
- Nota MIUR prot. n. 14991 del 6/10/2009;
- Nota MIUR prot. n. 9839 dell'8/11/2010;
- Nota U.S.R. per la Basilicata prot. n. 7934 del 22/11/2010;
- Nota A.T.P. Bari prot. n. 345 del 19/1/2011;
- Nota A.T.P. Bari prot. n. 76/1 del 4/5/2011.
F.to Prof. Francesco Sola (Segretario Generale SAB)


testo estratto dal sito orizzontescuola.it

http://www.orizzontescuola.it/node/20984

Legge di stabilità: parti che riguardano il sostegno

Questo post riguarda la recente Legge di stabilità approvata a fine anno dal Parlamento. In particolare abbiamo estratto ed evidenziato ciò che riguarda l'integrazione scolastica e il sostegno (emendamento eliminato dal testo finale, per fortuna!?!?!).
L'associazione

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Legge di Stabilità 2013: le novità per le persone con disabilità


La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la Legge di Stabilità che ora attende l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il testo licenziato appare molto diverso dal disegno di legge presentato ad ottobre dal Governo e sottoposto poi all’esame delle Camere e delle rispettive Commissioni.
La versione iniziale presentava una serie di ipotesi nient’affatto positive per le persone con disabilità e le loro famiglie. La presentazione del disegno di legge era stata preceduta da alcune voci che ventilavano imposizione IRPEF su indennità di accompagnamento a carico dei titolari di tale provvidenza nel caso in cui superassero un reddito lordo di 15.000 euro annui.
L’ipotesi non è nemmeno giunta ad essere formalizzata: l’introito, previsto dal Governo, sarebbe stato molto limitato (250 milioni di euro).
La seconda voce prevedeva la riduzione della retribuzione, in casi particolari, dei permessi retribuiti (Legge 104/1992) fruiti da dipendenti pubblici per l’assistenza a congiunti con grave disabilità. Anche in questo caso la misura non è stata presentata: per ammissione del Governo non avrebbe prodotto che 49 milioni di euro di risparmio.
Nel testo depositato alla Camera erano invece presenti disposizioni che nelle settimane successive sono state cancellate o emendate. Vediamo, anche per tranquillizzare i Lettori, quali sono le misure che sono “scomparse” dalla versione approvata.

Il sostegno scolastico

Il disegno di legge dedicava un comma al delicato àmbito dell’inclusione scolastica trasferendo le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile all’INPS nella convinzione che l’Istituto sia più rigoroso nell’individuazione dei bisogni (e quindi dei diritti).
Ne sarebbe uscito un quadro assai complicato sia in termini di organizzazione che di prospettive per la reale esigibilità del diritto all’inclusione.
Il comma, su forti pressioni della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, è stato cassato dalla Commissione Affari Sociali.

Valutazione degli alunni con disabilità

Questo post è tratto dalla proposta dei "Criteri di valutazione" adottata da un istituto comprensivo della provincia di Rovigo. Viene estratto il paragrafo relativo alla valutazione degli alunni con disabilità perchè riteniamo questo, di fondamentale importanza al fine di:
-garantire un'operato coerente con la normativa in essere
-garantire la trasparenza e la comprensione da parte delle famiglie del processo valutativo
-prevenire eventuali contestazioni da parte delle famiglie in caso di bocciatura
L'associazione
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E/O IN SITUAZIONE DI DISAGIO.


Considerato che la normativa di alunni in situazione di disagio impone la progettazione di percorsi formativi personalizzati. Considerato quanto previsto dall’attuale normativa in materia di diritto allo studio, di diritto all’accesso effettivo dei servizi educativi, di valorizzazione della persona e delle sue potenzialità (“La via italiana per l’integrazione…” 2007, “linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con difficoltà” 2009, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici ell’apprendimento” 2011), di integrazione sociale e contro ogni forma di discriminazione, emerge la necessità di personalizzare i descrittori relativi agli alunni certificati in modo da renderli significativi e capaci di descrivere le competenze del soggetto. Tali descrittori dovranno essere coerenti con quanto previsto nel PEI (Piano educativo personalizzato) o PDP (piano didattico Personalizzato). A tal fine sarà opportuno che nei PEI e PDP siano specificati gli obiettivi minimi di ciascun alunno nelle diverse discipline.



Inoltre, al momento della predisposizione delle prove è importante ricordare:

 
  • di graduare e differenziare, se utile, con la collaborazione dell’insegnante di sostegno le prove che verranno somministrate.
  • Che l’insegnante di sostegno ha un ruolo importante anche al momento dello svolgimento delle verifiche e che quindi sia preferibile e conveniente somministrare le prove in presenza dell'insegante di sostegno.
  • Che è bene che i Consigli di Classe/ Interclasse dichiarino nel documento PEI gli obiettivi minimi previsti per le diverse discipline per gli alunni che siano destinatari, ai fini della valutazione, di percorsi didattici personalizzati.
  • Di utilizzare strumenti dispensativi e compensativi ogni volta in cui risulti utile o necessario.
  • Di segmentare le consegne in relazione ai tempi di attenzione.
  • Di predisporre specifiche griglie di valutazione.
  • Di aggiungere al voto la dicitura "Valutazione in relazione al PEI"
CISCUN DIPARTIMENTO DISCIPLINARE, SULLA BASE DEI CRITERI COMUNI FINORA ESPOSTI, PREDISPORRA’ ADEGUATI STRUMENTI VALUTATIVI (SCHEDE CON PRECISI DESCRITTORI E INDICATORI) PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE.